Esenzione IVA in ingresso in UE per le piccole spedizioni tra privati


Il caso

La società polacca, ricorrente nel procedimento principale di rinvio, chiedeva alla propria amministrazione finanziaria se l’importazione, in Polonia, di merci extra UE oggetto di una spedizione tra privati, potesse essere esentata dall’IVA qualora il destinatario di tale spedizione si trovasse in uno Stato membro diverso dalla Polonia, quale Stato di arrivo delle merci.

Il rifiuto dell’Erario nazionale, analogamente a quello dei primi giudici, si fondava di fatto su una lettura (combinata) della norma unionale (come si vedrà errata) ed interna, tesa a restringere il perimetro dell’esenzione derivante dagli artt. 143 par. 1 lett. b) Dir. 2006/112 e 1 Dir. 2006/79, di fatto limitando il vantaggio fiscale unicamente qualora la spedizione sia destinata ad un privato residente nello Stato membro nel quale le merci sono importate.

Il dubbio del giudice polacco del rinvio (corretto, alla luce delle successive conclusioni della Corte UE in sentenza) derivava dalla lettura di un precedente della medesima Corte UE reso in C-7/08 (rispetto al quale la giurisprudenza interna era di opposto tenore), per il quale la circostanza che le merci importate siano entrate nel territorio dell’Unione europea in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il loro destinatario non incida sulla loro esenzione dall’IVA, dovendo quindi riconoscere che le spedizioni di merci di valore trascurabile spedite da un Paese terzo e destinate ad un privato che si trova nell’Unione dovrebbero essere esentate.

L’indifferenza, per la Corte UE, dello Stato UE di destino della piccola spedizione

Ai fini ricognitivi si rammenta che l’art. 1 Dir. 2006/79 dispone che le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all’importazione di una franchigia IVA. Sono considerate come piccole spedizioni prive di carattere commerciale le spedizioni che allo stesso tempo:

  • presentano carattere occasionale;
  • riguardano esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
  • riguardano merci il cui valore globale non superi 45 euro;
  • sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

Chiamata ad interpretare l’art. 143 par. 1 lett. b) Dir. 2006/112, il quale impone agli Stati membri, espressamente, di esentare dall’IVA le introduzioni dei beni di cui all’art. 1 Dir. 2006/79, la Corte UE ha dovuto stabilire se l’esenzione d’imposta prevista da tali disposizioni debba riguardare unicamente spedizioni destinate ai privati residenti nel medesimo Stato membro d’importazione o se essa possa applicarsi alle spedizioni destinate ai privati che si trovano in qualsiasi altro Stato membro, ivi compreso uno Stato membro diverso da quello d’importazione.

Dal momento che l’art. 1 par. 1 Dir. 2006/79 non si riferisce ad uno Stato membro specifico e non richiama lo Stato membro d’importazione, tale formulazione tende ad indicare che l’esenzione dall’IVA che quest’ultima prevede riguarda spedizioni destinate ad un privato che si trovi in uno qualsiasi degli Stati membri.

Ad ulteriore sostegno, la Corte ricorda che già dai lavori preparatori della Dir. 78/1035, abrogata e sostituita dalla Dir. 2006/79, emergeva la volontà del legislatore unionale tesa ad escludere ogni forma di subordinazione nell’applicazione dell’esenzione dall’IVA delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale ad una condizione relativa ad uno specifico luogo di destinazione della spedizione all’interno del complessivo territorio unionale.

Il senso dell’agevolazione, infatti, risiede(va) nella previsione che le spedizioni di modesto valore inviate da un privato che si trovi in un paese terzo ad un altro privato che si trovi nell’Unione beneficino di una franchigia fiscale all’importazione, purché le merci di cui si tratta soddisfino un certo numero di condizioni (v. l’attuale art. 1 della Dir. 2006/79 su citato).

Ad ulteriore supporto la Corte ha richiamato il considerando n. 3 della Dir. 2006/79 per il quale i limiti entro i quali si applica l’esenzione dall’IVA all’importazione di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi dovrebbero essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per le franchigie dai dazi all’importazione, di cui all’attuale art. 25 Reg. n. 1186/2009.

Tale norma da ultimo richiamata prevede una franchigia dai dazi all’importazione per spedizioni aventi caratteristiche analoghe a quelle di cui all’art. 1 Dir. 2006/79, in particolare precisando che tale franchigia si applica alle spedizioni inviate da un paese terzo da parte di un privato ad un altro privato che si trova nel territorio doganale unionale, senza fare alcun riferimento ad uno Stato membro preciso.

Dal momento che la Dir. 2006/79 ha l’obiettivo di rendere più flessibile il regime applicabile alle piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi, poiché tali spedizioni hanno essenzialmente carattere affettivo , sono solo di modesto valore e sono già state assoggettate, in linea di principio, ad un’imposta nel paese di spedizione, la Corte UE ne ha condivisibilmente concluso che non possa esistere alcuna differenza tra le spedizioni di merci prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi, da parte di un privato e destinate ad un altro privato, a seconda dello Stato membro di residenza del destinatario della spedizione, dovendo di conseguenza applicarsi l’esenzione dall’IVA indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della spedizione risieda nello Stato membro d’importazione o in un differente Stato membro.

Fonte: CGUE 8 maggio 2025 C-405/24



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