Bonus Pubblicità 2024 Elenco Beneficiari Ufficiale e Dettagli Provvedimento Informatica e Editoria – ASSODIGITALE.IT



Elenco dei beneficiari approvato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria

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Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha ufficialmente approvato l’elenco delle entità ammesse al bonus pubblicità per l’anno 2024, confermando il credito d’imposta destinato agli investimenti incrementali in pubblicità su stampa quotidiana e periodica, anche nella versione digitale. Questa lista rappresenta un passaggio fondamentale per l’erogazione del contributo che permette alle imprese, ai professionisti e agli enti non commerciali di beneficiare di un sostegno economico significativo, pari al 75% dell’incremento degli investimenti pubblicitari rispetto all’anno precedente.

L’elenco, pubblicato con provvedimento del 5 maggio, si presenta articolato in tre colonne che indicano con precisione: il codice fiscale del soggetto beneficiario, la denominazione completa dell’ente o impresa e l’importo massimo potenzialmente utilizzabile come credito d’imposta. La trasparenza garantita da questa esposizione consente ai destinatari di verificare formalmente la loro ammissione e l’entità dei fondi assegnati.

È di cruciale importanza che tutti i beneficiari verifichino il rispetto dei limiti relativi agli aiuti “de minimis” previsti dalla normativa europea. In caso di irregolarità, con il superamento dei massimali previsti per il triennio di riferimento, l’Agenzia delle entrate potrà revocare il beneficio, generando l’obbligo di restituzione degli importi fruiti in modo non conforme. La registrazione del credito nel Registro nazionale aiuti (RNA) rappresenta, quindi, un momento decisivo per il consolidamento del diritto al bonus pubblicità.

Questa misura rappresenta un supporto strategico per favorire la ripresa degli investimenti pubblicitari nel settore editoriale, rafforzando così il ruolo della stampa nella comunicazione e nell’informazione pubblica.

Requisiti e condizioni per l’accesso al bonus pubblicità

L’accesso al bonus pubblicità è subordinato al rigoroso rispetto di requisiti e condizioni definiti per garantire la corretta attribuzione del credito d’imposta. Il primo vincolo fondamentale riguarda l’incremento minimo del 1% degli investimenti pubblicitari rispetto all’anno precedente, condizione inderogabile per evidenziare il carattere progressivo dell’agevolazione. Il calcolo dell’incremento deve fare riferimento a campagne promosse su stampa quotidiana e periodica, in entrambe le versioni cartacea e digitale.

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, purché rispettino i limiti stabiliti dalle normative europee sugli aiuti “de minimis”. Tali soggetti, infatti, non devono aver superato il massimale di 200.000 euro nell’arco di tre anni per l’insieme degli aiuti “de minimis” ricevuti. In caso contrario, l’accesso al bonus sarà precluso e, qualora l’irregolarità emergesse successivamente, scatta l’obbligo di revoca e recupero del beneficio.

Il meccanismo si inserisce in un contesto regolatorio delineato dall’articolo 57‑bis del D.L. 50/2017 e dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, che definiscono criteri chiari per la quantificazione delle spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande. La spesa su cui calcolare il credito deve essere effettivamente sostenuta nel periodo di riferimento e riferita a investimenti incrementali rispetto all’anno precedente, con particolare attenzione alla corretta identificazione dei costi qualificabili come campagne pubblicitarie.

È altresì indispensabile che i beneficiari presentino correttamente la comunicazione telematica, utilizzando il modello previsto dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, affinché l’istanza sia accettata e registrata nell’apposito Registro nazionale aiuti (RNA). Solo dopo questa fase viene riconosciuto il diritto a usufruire del credito, che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 con il codice tributo 6900, appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.

Modalità di utilizzo e procedure per la compensazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta derivante dal bonus pubblicità può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. La compensazione deve essere effettuata mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 6900, appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019. Tale modalità garantisce un controllo puntuale sull’impiego del credito e ne limita l’utilizzo a scopi fiscali precisi.

È obbligatorio che i beneficiari effettuino la compensazione esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, garantendo così la tracciabilità e la regolarità dell’operazione. La compensazione può riguardare non soltanto debiti tributari ma anche contributivi, purché ricompresi nella normativa di riferimento. Ogni utilizzo del credito deve essere attestato e sottoposto a controlli di conformità al fine di prevenire abusi e irregolarità.

In caso di anomalie o superamento dei massimali relativi agli aiuti de minimis, l’Agenzia delle entrate può procedere con la revoca dell’agevolazione e il recupero delle somme indebite, comprensive di sanzioni ed interessi. Pertanto, è fondamentale che i beneficiari mantengano una contabilità precisa degli investimenti effettuati e delle relative compensazioni utilizzate.

Le procedure amministrative collegate alla richiesta e all’utilizzo del bonus sono disciplinate dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, e dai successivi provvedimenti attuativi emanati dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che definiscono anche i modelli e le istruzioni per la comunicazione telematica. Tali regole rappresentano lo standard operativo per garantire trasparenza ed efficienza nell’erogazione del credito d’imposta.


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