Autorizzazione paesaggistica: esenzioni per casette mobili, roulotte e caravan


Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un
provvedimento che interviene direttamente sul regolamento
attuativo in materia di autorizzazione paesaggistica

(d.P.R.
n. 31/2017
), con importanti ricadute per le
strutture turistico-ricettive all’aria aperta
quali 
camping e villaggi turistici.

Autorizzazione paesaggistica: le semplificazioni per strutture
ricettive all’aperto

Obiettivo è escludere dall’autorizzazione
paesaggistica l’installazione di case mobili, roulotte e
caravan
, purché collocati in aree già
autorizzate
a fini ricettivi. La modifica si fonda
sul coordinamento con l’art. 3 del Testo Unico
dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001)
, come modificato dal
decreto “Semplificazioni” (d.l. n. 76/2020), che ha escluso dagli
interventi di nuova costruzione l’installazione di:

  • manufatti leggeri, prefabbricati e veicoli
    ricreazionali
    (camper, roulotte, case mobili) collocati in
    campeggi autorizzati, destinati alla sosta temporanea e al
    soggiorno dei turisti;
  • unità abitative mobili con meccanismi di
    rotazione funzionanti, non ancorate permanentemente al suolo,
    dotate di sistemi di rimovibilità e capaci di garantire il pieno
    ripristino dello stato dei luoghi.

Questi elementi non sono più soggetti all’autorizzazione
paesaggistica per ciascuna singola installazione, purché
l’area nel suo complesso sia già stata autorizzata
sotto il profilo urbanistico, edilizio ed eventualmente
paesaggistico.

Autorizzazione semplificata per modifiche interne e
infrastrutture

Per gli interventi che comportano modifiche alla
distribuzione delle aree attrezzate
(ad esempio il cambio
di collocazione o di numero delle piazzole) o la
realizzazione di infrastrutture a rete
(allacci idrici,
fognari, elettrici), viene introdotta una procedura di
autorizzazione paesaggistica semplificata
, ma solo
se non vi è incremento della capacità ricettiva o realizzazione di
nuove costruzioni
.

Si tratta di una misura che consente ai gestori di camping e
villaggi turistici di operare in maggiore libertà operativa, pur
nel rispetto della disciplina paesaggistica.

 





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