Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto-legge n. 39/2025, che disciplina l’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, convertendolo ufficialmente in legge. Il provvedimento recepisce e modifica quanto già stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e introduce una serie di novità operative rilevanti per il mondo imprenditoriale.
Obbligo assicurativo: nuove scadenze in base alla dimensione d’impresa
Una delle principali modifiche riguarda il calendario degli adempimenti, differenziato in base alla classificazione dimensionale delle imprese:
- Grandi imprese: obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025, con una finestra di tolleranza di 90 giorni senza sanzioni;
- Medie imprese: obbligo prorogato al 1° ottobre 2025;
- Piccole e micro imprese: scadenza fissata al 31 dicembre 2025;
La classificazione delle imprese segue ora i parametri stabiliti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, in sostituzione del precedente riferimento alla direttiva UE 2023/2775.
Chiarimenti sui beni in locazione e sugli immobili non conformi
Il testo di legge interviene anche su aspetti applicativi fondamentali. In particolare, per i beni aziendali in locazione, se l’imprenditore è tenuto a stipulare la polizza, l’indennizzo va corrisposto al proprietario, che dovrà destinare le somme al ripristino dei beni danneggiati o compromessi. Qualora ciò non avvenga, l’imprenditore assicurato potrà ricevere un ristoro per il lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Per quanto riguarda invece gli immobili abusivi, la normativa chiarisce che possono essere assicurati solo se:
- costruiti con valido titolo edilizio;
- completati in un periodo in cui il titolo non era richiesto;
- oggetto di sanatoria (o con procedura in corso);
In tutti gli altri casi, tali immobili non danno diritto ad alcun indennizzo o agevolazione pubblica, nemmeno in caso di eventi calamitosi.
Scoperti e franchigie: maggiore flessibilità per le grandi imprese
Il decreto prevede un’importante esenzione per le grandi imprese (e per le collegate o controllate che rispettano determinati requisiti): non si applica il limite massimo del 15% sullo scoperto o sulla franchigia previsto per le altre categorie. Questa misura offre una maggiore flessibilità contrattuale nella definizione delle condizioni assicurative.
Controlli sui premi assicurativi: ruolo del Garante prezzi e IVASS
Per tutelare imprese e consumatori da eventuali speculazioni, la legge affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, il compito di effettuare controlli sui premi assicurativi. L’obiettivo è garantire trasparenza e contenere eventuali dinamiche speculative nel mercato delle polizze.
Questo decreto rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela per le imprese italiane, incentivando la prevenzione e la gestione del rischio in un contesto sempre più esposto a eventi catastrofali.
Fonti:
Decreto-legge n. 39/2025
Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023)
Raccomandazione 2003/361/CE
Direttiva UE 2023/2775.
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