Il distacco nelle reti di imprese non è soggetto a Iva


L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 136/E del 19 maggio 2025, ha precisato che, nei casi di codatorialità tipica, prevista nell’ambito delle reti di imprese, ex articolo 30, comma 4­ter, D.Lgs. 276/2003, l’istituto del distacco di personale non è soggetto a Iva.

Nel rapporto di lavoro in codatorialità, infatti:

– tutte le imprese retiste possono essere datori di lavoro di quei dipendenti che, avendo accettato le regole di ingaggio, hanno l’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co­datori;

– tutti i co­datori sono responsabili in solido degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, con ogni facoltà di regresso nei confronti degli altri per il pagamento della parte del costo del personale di loro competenza anticipata da uno di essi al lavoratore.

Pertanto, nella codatorialità non sono rinvenibili gli elementi che hanno portato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 11 marzo 2020, C-94/2019, a pronunciarsi per la rilevanza ai fini Iva del distacco di personale, poiché non è rinvenibile il requisito della sinallagmaticità, in quanto tutte le imprese che accettano le regole di ingaggio fissate nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di propria competenza del pagamento dello stipendio al lavoratore e, pertanto, si può parlare di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente. Tale rimborso ha, in sostanza, la funzione di imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale dipendente in proporzione all’effettivo contributo che ha ricevuto da ogni lavoratore.

L’Agenzia delle entrate precisa quindi che, in conformità a quanto chiarito nella circolare n. 5/E/2025, si tratta di una mera movimentazione di denaro, non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972.



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