Redditi diversi nel Modello 730/2025: come devono essere dichiarati


Rispetto a quelli che vengono identificati attraverso l’articolo 6 del Tuir, i redditi diversi comprendono una categoria residuale di guadagni e proventi percepiti dai contribuenti, che non rientrano all’interno delle altre categorie.

Questi particolari proventi/guadagni devono essere gestiti utilizzando il quadro D del Modello 730 quando devono essere dichiarati:

  • i redditi da capitale;
  • i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del Dpr n. 917/86;
  • i redditi soggetti a tassazione separata.

Redditi diversi, quali sono ai fini Irpef

A indicare con precisione quali siano i redditi diversi è, come già detto, l’articolo 67 del Tuir, che ha provveduto a stilare un elenco preciso e dettagliato dei redditi che rientrano in questa particolare categoria. Tra questi:

  • di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
  • di beni immobili situati all’estero;
  • derivanti da usufrutto e sublocazione di beni immobili;
  • derivanti dall’affitto, locazione e noleggio di beni mobili;
  • derivanti dall’affitto e usufrutto di aziende;
  • da terreni dati in affitto per usi non agricoli;
  • derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule;
  • da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nei redditi diversi rientrano anche le plusvalenze:

  • da cessioni immobiliari;
  • da cessione di contratti a termine;
  • da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate;
  • realizzate dalla vendita delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito;
  • da cessione di titoli non partecipativi, valute, metalli preziosi;
  • a seguito di trasformazione eterogenea.
  • da cessione di contratti produttivi di redditi di capitale.

Nell’elenco ci sono anche:

  • i premi, le vincite e le indennità;
  • le indennità e i rimborsi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

Il criterio di cassa

Per i redditi diversi, ai fini dell’applicazione Irpef, deve essere applicato il criterio di cassa: devono essere dichiarati nel periodo d’imposta nel quale sono stati percepiti. In alternativa deve essere adottato il criterio di competenza, cioè il periodo d’imposta nel quale sono stati maturati.

Attività assimilate al lavoro autonomo

Tra i redditi diversi a cui è necessario prestare attenzione ci sono le attività di lavoro autonomo assimilate. Vengono ritenute tali perché non presentano tutte le caratteristiche tipiche del lavoro autonomo. Sono particolari tipologie Irpef, che devono essere gestite in modo molto particolareggiato. Vediamo quali sono.

Diritto d’autore

Rientrano in questa fattispecie i redditi che derivano dall’utilizzazione economica – da parte degli inventori o dell’autore – dei seguenti prodotti intellettuali:

  • opere dell’ingegno;
  • brevetti industriali;
  • formule o processi realizzati a seguito di una serie di esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico .

Volendo entrare leggermente più nel dettaglio, nella fattispecie dei diritti d’autore, rientrano i redditi che derivano dall’utilizzazione economica – o della cessione dei relativi diritti – dei beni immateriali che risultano essere tutelati dalle leggi sul diritto d’autore e che non sono conseguiti nell’esercizio di un’attività commerciale.

In questa voce rientrano anche eventuali compensi che i contribuenti hanno percepito in via occasionale. L’importo che costituisce il reddito imponibile è determinato da quanto il singolo contribuente ha percepito in denaro o in natura nel periodo d’imposta, anche quando il compenso è arrivato sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione in misura forfetaria delle spese che sono state sostenute (la percentuale sale al 40% nel caso in cui i redditi siano stati percepiti da una persona con un’età inferiore a 35 anni).

I contratti di associazione in partecipazione di solo lavoro

Rientrano nei redditi diversi anche gli eventuali utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione, nel momento in cui l’apporto del contribuente sia costituito unicamente dalla propria attività lavorativa.

Nel momento in cui si vengono a verificare questi casi, l’attività professionale prestata dal contribuente non può essere paragonata a quella del lavoro dipendente: nell’associazione in partecipazione, infatti, non è presente il vincolo di subordinazione o la garanzia di una retribuzione.

La partecipazione agli utili – che derivano da un contratto di associazione in partecipazione – vengono considerati come dei redditi di lavoro autonomo nel momento in cui l’apporto è costituito unicamente dall’attività professionale. Le partecipazioni costituiscono reddito per l’ammontare che è stato percepito nel corso del periodo d’imposta e vengono tassati seguendo il principio di cassa.

Promotori e fondatori di società, gli utili

Rientrano nei redditi diversi anche gli utili che spettano ai promotori e ai soci fondatori delle seguenti società:

  • per azioni;
  • a responsabilità limitata.

Vengono considerate a tutti gli effetti dei proventi assimilati a quelli da lavoro autonomo le partecipazioni agli utili che spettano ai soci promotori e fondatori delle società che sono soggette ad Ires.

Cessione di immobili, la gestione delle plusvalenze

Rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze sulla cessione di un immobile acquistato o costruito da meno di cinque anni. Da questa regola generale sono esclusi quelli che sono stati acquisiti per successione e le unità immobiliari che, almeno per la maggior parte del tempo, siano state adibite ad abitazione principale del cedente o della sua famiglia.

Non è necessario inserire la plusvalenza nei redditi diversi nel caso in cui la tassazione sia stata applicata e versata direttamente dal notaio nel momento in cui è stato firmato il rogito per la cessione.

Immobili situati all’estero

Rientrano tra i redditi diversi anche quelli provenienti da terreni o fabbricati che sono ubicati all’estero, anche se vengono tassati con delle modalità diverse in base che ci si trovi davanti:

  • a degli immobili che siano soggetti ad imposizione sulla base di criteri catastali nel Paese nel quale il fabbricato è ubicato;
  • a degli immobili per i quali non vige alcun tipo di tassazione su base catastale.

Quando il Paese nel quale l’immobile è ubicato prevede una tassazione dello stesso sulla base di criteri di tipo catastale o similari, il fabbricato concorre alla formazione del reddito sulla base della valutazione effettuata dallo Stato estero. Se, al contrario, non fosse assoggettato a tassazione, il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito percepito – come i canoni di locazione – accedendo, allo stesso tempo, ad una riduzione forfettaria del 15%.





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