Nuove regole per le start-up innovative: requisiti più rigorosi, permanenza ridotta e condizioni più selettive per accedere ai benefici. Ma quali sono i criteri da rispettare? E cosa cambia per chi punta sull’innovazione? Ecco tutto ciò che serve sapere, punto per punto.
Start-up innovative: nuovi criteri per l’accesso e il mantenimento dei benefici
Con la Legge 193 del 16 dicembre 2024, entrata in vigore il 18 dicembre scorso, sono stati aggiornati i criteri per beneficiare dello status di start-up innovativa. Le modifiche hanno interessato l’articolo 25 del D.L. 179 del 2012, che è la base normativa del settore.
Nuovi requisiti per l’iscrizione e permanenza nel Registro speciale fino a 9 anni
Per iscriversi alla Sezione Speciale del Registro Imprese e accedere ai benefici fiscali, finanziari e societari, la società di capitali innovativa deve rispettare una serie di condizioni, recentemente rese più stringenti. Questi requisiti devono essere verificati anche negli anni successivi all’iscrizione.
Start up innovativa |
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Requisito |
Sintesi |
Forma societaria | Deve essere una società di capitali: S.p.A., S.p.A., S.r.l. o cooperativa. |
Non quotata | Non deve essere presente su mercati regolamentati o sistemi multilaterali. |
Dimensioni PMI | Deve rientrare nei limiti dimensionali di micro, piccola o media impresa secondo la normativa UE. |
Anzianità | La società, al momento della richiesta di iscrizione, deve esistere da meno di 5 anni. |
Sede | Deve avere sede o filiale produttiva in Italia ove svolge l’attività innovativa. |
Fatturato | Dal secondo anno di attività il valore della produzione annua non può superare 5 milioni di euro. |
Dividendi | Non deve aver distribuito utili. |
Oggetto sociale | L’attività deve riguardare prodotti/servizi innovativi a alto contenuto tecnologico. |
Origine | Non deve essere nata da fusione, scissione o cessione d’azienda. |
Attività vietate | Non può avere come attività prevalente consulenze o agenzie. |
Requisiti aggiuntivi | Deve rispettare almeno uno dei seguenti:
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Con le modifiche dello scorso autunno, la permanenza nel registro speciale delle start up innovative che consente l’accesso a numerosi benefici per la società e per i suoi soci, si è ridotta da 5 anni a 3 anni; tuttavia è stato previsto che è possibile mantenere la qualifica fino a 5 anni rispettando innovativi presupposti rispetto a quelli storici e, con requisiti ancora più stringenti, restarci per due ulteriori bienni consecutivi (fino a 7 anni e fino a 9 anni).
Al momento, si è in un periodo transitorio dell’estensione da 3 a 5 anni, posto che la start up ha diritto di permanere nell’apposito registro oltre il 3° anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall’articolo 28 della legge, avvenga:
- in caso di start-up iscritte da oltre 18 mesi, entro 12 mesi dalla scadenza del 3° anno;
- in caso di start-up iscritte da meno di 18 mesi, entro 6 mesi dalla scadenza del 3° anno.
Mantenimento dell’iscrizione oltre il terzo anno e fino al quinto anno |
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Spese di ricerca e sviluppo | Incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al c. 2, lett. h), n. 1) |
Incremento dei ricavi
Voce A1 del CE |
Incremento ricavi gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50% dal 2° al 3° anno |
Capitalizzazione della società | Costituzione di una riserva patrimoniale superiore a € 50.000 attraverso l’ottenimento di:
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Brevetto | Ottenimento di almeno un brevetto |
Contratto di sperimentazione con una PA | Stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 158, c. 2, lett. b), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). |
Il contratto di sperimentazione con la PA
Circa il contratto di sperimentazione con una PA, si osserva che l’articolo 158 del citato codice dei contratti pubblici prevede quanto segue.
Codice dei Contratti Pubblici – Articolo 158 |
2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi:
…(omissis)… a) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi.
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Dunque, l’oggetto dell’appalto non è la produzione di beni o servizi da usare sul mercato, ma la generazione di conoscenza o l’innovazione (es. testare un nuovo prototipo, fare studi sperimentali, fare R&D pura). In definitiva la start up non può, all’esito della ricerca, ottenere alcun vantaggio economico. Resta ferma successivamente la facoltà dell’ente pubblico di indire gare per l’uso definito del risultato della ricerca.
In ogni caso, le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove ne abbiano i requisiti, possono essere iscritte, ricorrendone i presupposti, nella Sezione Speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
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