giovedì 05 giugno 2025
NOVITÀ SULL’OBBLIGO DELLA POLIZZA CATASTROFALE
Nuovo provvedimento normativo per quanto riguarda l’obbligo di stipula di una polizza catastrofale (di cui abbiamo parlato in più occasioni su questo giornale on line). Si tratta della conversione in legge (n.78 del 27.05.2025) del precedente decreto di proroga delle scadenze (che vengono tutte confermate), all’interno della quali ci sono però anche alcune novità.
Vediamo da vicino, dunque, e in sintesi, alcuni aspetti di interesse per le nostre imprese rappresentate.
La legge di conversione ha dunque, come si diceva, confermato le seguenti scadenze:
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese.
Per le grandi imprese è rimasto fermo il termine del 31 marzo 2025, con la previsione di un periodo transitorio di 90 giorni (ossia fino al 29 giugno 2025) nel corso del quale l’eventuale inadempimento dell’obbligo assicurativo non comporta conseguenze sulla possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Durante l’iter di conversione, sono stati affrontati alcuni nodi applicativi della nuova normativa afferenti, tra gli altri: 1) alla definizione di criteri per la determinazione del valore dei beni da assicurare; 2) alla necessità di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi; 3) all’ambito di operatività della copertura assicurativa rispetto ai beni immobili gravati da “abuso edilizio”; 4) alla disciplina degli indennizzi in caso di beni di proprietà di terzi, ma impiegati nell’attività di impresa (“a qualsiasi titolo”).
Si illustrano, di seguito, le modifiche approvate.
Soglie dimensionali di imprese
È stato modificato il riferimento alla normativa europea che reca la definizione di micro, piccole e medie imprese, intervenendo così sulla platea delle imprese soggette all’obbligo assicurativo.
In particolare, il riferimento alla direttiva delegata (UE) 2023/2775 (sugli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni), originariamente contenuto nel testo del decreto legge, è stato sostituito con il riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Conseguentemente, i criteri per individuare le soglie dimensionali e finanziarie che definiscono le categorie di imprese sono i seguenti:
- media impresa: quella che occupa meno di 250 persone, e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (purché non rientri nelle categorie della piccola e media impresa);
- piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Criteri per la determinazione del valore dei beni da assicurare
È stato individuato il parametro specifico da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, tale parametro coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.
Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2025 n. 18 – Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali – si definisce:
- “valore di ricostruzione”: l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- “costo di rimpiazzo”: il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- “costo di ripristino”: il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.
Estensione della copertura assicurativa agli immobili oggetto di sanatoria
Inizialmente la norma prevedeva l’esclusione dalla copertura assicurativa per “le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste”. Ora si definisce, con maggiore precisione, l’ambito di operatività della copertura assicurativa rispetto ai beni immobili genericamente gravati da “abuso edilizio”.
In particolare, il nuovo comma 3-quinquies introduce specifiche condizioni di assicurabilità degli immobili, prevedendo che l’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali si applichi esclusivamente agli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono, così ricomprendendo anche gli immobili in fase di regolarizzazione.
La norma precisa, altresì, che per gli immobili non assicurabili non spetteranno indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Assicurazione di beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività d’impresa
Tra le modifiche approvate si segnala, il tema della gestione assicurativa dei beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa.
Al riguardo, la nuova disposizione conferma l’iniziale interpretazione (e le FAQ del MIMIT) in base alla quale l’imprenditore deve assicurare tutti i beni, “a qualsiasi titolo” impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa anche se sugli stessi l’impresa non abbia un diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa (anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni).
Sul piano della spettanza dell’indennizzo, la nuova norma dispone che, qualora l’imprenditore, al fine di adempiere all’obbligo di stipula del contratto assicurativo, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività d’impresa – e non già assistiti da analoga copertura assicurativa – provvedendo a darne comunicazione al proprietario, l’indennizzo è corrisposto al proprietario del bene.
A tutela dell’imprenditore, al fine di ovviare al paventato rischio che egli sostenga un costo senza beneficiare dell’indennizzo, viene, tuttavia, precisato che il proprietario del bene è tenuto ad utilizzare l’indennizzo percepito per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
In caso di inadempimento da parte del proprietario, l’imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante, ossia i mancati guadagni, per il periodo di interruzione dell’attività di impresa (cd business interruption) a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
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