Riduzione contributiva al 50% per commercianti e artigiani che si iscrivono nel 2025



La riduzione è valida trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa, che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS o di primo ingresso nella società.

La Legge di Stabilità del 2025, all’art. 1 comma 186, prevede che i beneficiari della riduzione dei contributi Inps al 50% possono essere:

  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono dei redditi di impresa;
  • contribuenti forfettari che percepiscono reddito di impresa;
  • soci delle società di persone o di capitali, tenuti al versamento dei contributi IVS;
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di impresa che possiedono i sopra indicati requisiti.

 

Requisiti

Per usufruire della riduzione contributiva è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  • avere avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o sotto forma di società. Per i soci di società questo requisito si verifica al momento del primo ingresso nella compagine societaria;
  • essere iscritti per la prima volta nella gestione commercianti o artigiani.

 

Può richiedere l’agevolazione anche l’imprenditore che ha avviato l’attività nel corso del 2025 e che abbia presentato la richiesta di iscrizione al Registro Imprese e all’Inps nei termini di legge.

Durata dell’agevolazione

La riduzione è valida trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa, che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS, o di primo ingresso nella società.

I mesi di riduzione devono essere continuativi e non possono essere interrotti e poi ripresi. Si può passare da una gestione all’altra nel corso dei trentasei mesi di durata dell’agevolazione ma non ci possono essere buchi contributivi. Si può passare dalla ditta individuale a socio di una snc, purché vi sia continuità contributiva.

Si evidenzia che l’eventuale utilizzo della riduzione del 50% dei contributi IVS comporta il dimezzamento del calcolo dei mesi ai fini del computo del periodo per godere della pensione. Si ricorda che l’art. 2, comma 20 della Legge 335/1995 prevede che il versamento del contributo annuo minimale fa maturare, ai fini del calcolo del periodo per andare in pensione, 12 mesi effettivi.

Al contrario, se ci si avvale di una riduzione dell’obbligo nel pagamento dei contributi minimali, i mesi accreditati ai fini pensionistici saranno riparametrati sulla base della percentuale di riduzione di cui si è beneficiato.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.



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