Pmi, nuove modalità di concessione della garanzia su operazioni finanziarie

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Mediocredito Centrale ha annunciato, tramite la circolare n. 1/2025, dell’11 febbraio 2025, che in risposta alle recenti revisioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, sono state introdotte modifiche alle modalità di concessione della garanzia sulle operazioni finanziarie concesse ai soggetti beneficiari finali (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96).

Le variazioni riguardano i destinatari e le specifiche delle attività coperte, il limite massimo di finanziamento, le caratteristiche dei prestiti e l’estensione della copertura della garanzia.

Modifiche ai beneficiari e caratteristiche dell’attività

Le nuove disposizioni prevedono:

  • la possibilità per le società a responsabilità limitata con meno di 11 dipendenti non soci di ottenere garanzie reali, conformemente alle normative operative attuali;
  • l’ammissibilità per la garanzia di lavoratori autonomi o titolari di partita IVA attiva da oltre cinque anni;
  • l’idoneità di imprese che, al momento della domanda, soddisfano o superano, anche separatamente, i criteri dimensionali specificati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regio decreto del 16 marzo 1942, numero 267.

Modifiche all’ammontare massimo e caratteristiche dei finanziamenti

Le revisioni a tali ambiti includono:

  • un tetto massimo di finanziamento fissato a 75.000 euro, che sale a 100.000 euro per le società a responsabilità limitata;
  • un limite temporale per la restituzione del prestito stabilito in 10 anni.

Modifiche alla copertura della garanzia

Si innova la misura di copertura della garanzia per le operazioni di microcredito di importo superiore a 50.000 euro, ovvero per le operazioni che determinano un’esposizione complessiva sul microcredito superiore a 50.000 euro.

Come stabilito dall’articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, la copertura della garanzia per operazioni di microcredito che superano i 50.000 euro, o per quelle che portano a un’esposizione totale maggiore di 50.000 euro nel microcredito, è prevista al massimo al 60%.

La garanzia del Fondo si applica usando un modello di valutazione dei rischi, laddove possibile, esclusivamente per la gestione e il controllo dei rischi assunti dal Fondo.

Per le richieste di riassicurazione o controgaranzia, il 60% è il limite massimo per la garanzia offerta dal soggetto garante e l’80% è il massimo per la riassicurazione fornita dal Fondo.

Per le operazioni finanziarie di importo fino a 50.000 euro, continua a valere la normativa iniziale delineata nell’articolo 15-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (DL Anticipi), come specificato dalla Circolare 21/2023, e estesa con la Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), secondo la Circolare n. 20/2024.



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