Superbonus con sconto in fattura anche nel 2025, le condizioni che garantiscono la deroga

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Nell’ambito del Superbonus è possibile avere lo sconto in fattura anche nel 2025, ma si tratta di una deroga alla disciplina generale garantita da specifiche condizioni, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito 26/2025.

In linea generale, dopo la stretta del governo, l’applicazione del Superbonus oggi proibisce tutte le modalità alternative alla detrazione, cioè lo sconto in fattura e la cessione del credito corrispondente alle detrazioni. La stretta è arrivata con il decreto Cessioni (dl n. 11/2023), poi rivisto dal successivo dl n. 39/2024.

Come funziona oggi lo sconto in fattura

Ma c’è un’eccezione: il condominio può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, così come garantito dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, relativamente a ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus. Ma solo a patto di rispettare i dettami della normativa per quanto riguarda le tempistiche dei lavori e la documentazione a corredo.

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, qualora il condominio abbia affidato i lavori a un’impresa general contractor, la quale a sua volta si è avvalsa di appaltatori, si può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura per ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus se, e solo se, il general contractor alla data del 30 marzo 2024 ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati. Il caso vale anche qualora, entro la fine di marzo, non sia stata emessa la fattura nei confronti del condominio in questione. Tutto si gioca dunque sul filo delle tempistiche e degli attori coinvolti.

Quali lavori valgono

Ma attenzione: quando l’Agenzia parla di “lavori già effettuati” si riferisce unicamente agli interventi edilizi. Restano dunque escluse le spese per gli oneri professionali, gli oneri di urbanizzazione, le spese preparatorie e quant’altro. E per “lavori già effettuati” ci si riferisce anche a una loro realizzazione parziale. Il pagamento, in ogni caso, deve essere stato effettuato entro la data tassativa del 30 marzo 2024.

Si rientra nella casistica anche se la spesa sia stata sostenuta da un soggetto diverso dal committente finale, sempre a patto che vi sia adeguata documentazione.

C’è poi il caso di più interventi riferiti allo stesso titolo abilitativo: in tale situazione, la condizione viene soddisfatta se le spese pagate si riferiscono anche a solo uno degli interventi. Il committente, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere sempre debitamente documentato.

Il caso

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, che ha valenza generale, nasce dalla risoluzione di un caso specifico: un certo condominio ha deciso di effettuare lavori ricadenti nell’ambito del Superbonus. La deliberazione, tramite assemblea straordinaria, è arrivata nel 2022. I condomini hanno scelto di usufruire delle detrazioni del Superbonus, affidando gli interventi a un general contractor che ha accettato di applicare lo sconto in fattura. La Cilas (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus) è stata presentata il 25 novembre 2022, ma successivamente il condominio ha dovuto cambiare il general contractor, posticipando così l’inizio dei lavori al 6 novembre 2023. Il condominio ha inteso usufruire del Superbonus con una detrazione del 70% per le spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal decreto Cessioni. A questo punto, nel quesito all’Agenzia, si è chiesto se il condominio potesse continuare a utilizzare lo sconto in fattura anche dopo l’entrata in vigore del dl n. 39/2024, nonostante l’assenza di fatture dirette tra il general contractor e il condominio alla fatidica data del 30 marzo 2024. La risposta, come argomentato, è stata affermativa.

E a novembre un altro chiarimento dell’Agenzia delle Entrate specificava quando i lavori con Superbonus permettono una detrazione a 10 anni anche “parziale”.





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