Chi può accedere alla garanzia del Fondo? — Assolombarda

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Chi può accedere alla Garanzia del Fondo?

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le: 

  • PMI con almeno 2 bilanci depositati
  • PMI classificate come imprese Femminili;
  • start-up non innovative, ossia imprese neocostituite o che hanno iniziato la loro attività non oltre 3 anni prima dalla richiesta di accesso al Fondo;
  • start-up innovative e PMI innovative;
  • Midcap(1).

Chi non può accedere alla Garanzia del Fondo?

Non possono usufruire della garanzia del Fondo le aziende che soddisfano anche soltanto uno dei seguenti requisiti:

  • rientrano nella classe 5, secondo il modello di valutazione;
  • rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà”(2);
  • svolgano una qualsiasi attività rientrante nelle sezioni ATECO K (Attività finanziarie ed assicurative), O (Amministrazione Pubblica), T (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico), U (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali);
  • presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze”;
  • presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;
  • siano in stato di scioglimento o di liquidazione, sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati(3);
  • aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta/intervenuta:

– la comunicazione al Fondo di un evento di rischio che non sia stata successivamente ritirata dal soggetto richiedente la garanzia;
– una richiesta di escussione della garanzia, che non sia stata successivamente ritirata/rinunciata dal soggetto richiedente ovvero che in fase di istruttoria per la liquidazione della perdita la garanzia non sia stata dichiarata inefficace;
– una liquidazione della perdita maturata dal soggetto richiedente, che non sia stata totalmente rimborsata dal soggetto beneficiario finale;
– una proposta di accordo transattivo;
– una richiesta di prolungamento della durata di garanzia per difficoltà del soggetto beneficiario finale;
– la revoca dell’agevolazione connessa alla garanzia, per la quale il soggetto beneficiario finale non abbia rimborsato l’intero importo.



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