Credito di Imposta Zes Unica 2025: come accedere all’agevolazione

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Incentivi per le imprese che investono nel Sud Italia. Domande dal 31 marzo al 30 maggio per gli investimenti 2025

L’art. 16 del D.L. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”).

Con il D.M. 17/05/2024 sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli.

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso il Credito di imposta Zes Unica agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

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Chi può accedere al credito di imposta ZES Unica

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento, a quelle in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore primario della produzione agricola, della pesca e acquacoltura.

Cos’ la ZES Unica

Dal 1° gennaio 2024 e’ istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attivita’ economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia’ operative e di quelle che si insedieranno puo’ beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita’ di sviluppo d’impresa.

Quali investimento sono agevolabili con il credito di imposta ZES Unica

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di

  • nuovi macchinari;
  • impianti;
  • attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
  • terreni.

Sono ammessi, inoltre, gli investimenti relativi all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Quanto copre il credito di imposta ZES Unica

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento:

  1. per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
  2. per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna nella misura de 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
  3. per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente  del 50% e del 40%;
  4. per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Tali massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese, nei casi in cui l’investimento non superi i 50 milioni di euro.

Nel caso di imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura il limite minimo dell’investimento complessivo scende a 50mila euro. Gli investimenti devono essere realizzati entro il 15 novembre 2025.

Grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 è prevista la possibilità di cumulare il beneficio con il credito d’imposta Transizione 5.0 e altre misure di sostegno.

Come è utilizzabile il credito di imposta ZES Unica

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Va indicato il codice tributo “7034”.

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile:

  • per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
  • per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Come chiedere il credito di imposta ZES Unica

Come anticipato, la legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Gli operatori economici interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 ha approvato i modelli di comunicazione e ha definito le relative modalità di trasmissione telematica.

 

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