La CSdL auspicava una diversa valutazione dell’Istanza d’Arengo respinta ieri da parte del Consiglio Grande e Generale. Tale Istanza prevedeva la predisposizione da parte dell’ISS di un alert per avvisare automaticamente i lavoratori, qualora da tre mesi non vengano versati i contributi previdenziali dovuti dalle imprese. Si può discutere se tale lasso temporale fosse congruo o meno e a chi competa la valutazione delle ragioni, ovvero se si tratti di difficoltà finanziarie temporanee o strutturali, ma per la CSdL i dipendenti devono essere informati in automatico in caso di inadempienze; non devono essere loro a dover cercare le informazioni in merito alla regolarità contributiva dei propri datori di lavoro. Una disposizione che imponga all’ISS di informare i lavoratori avrebbe altresì il merito di spingere le aziende a comunicare tempestivamente ai propri dipendenti periodi di difficoltà temporanea nel versamento dei contributi. Da parte del Sindacato sono stati scoperti molti casi di aziende non in regola con i versamenti previdenziali, anche di lunghissimo periodo, di cui i diretti interessati erano all’oscuro o, a volte, avevano solo qualche sospetto. La problematica nel suo complesso è già stata messa in luce dalla CSdL in diversi comunicati, tra cui quello in cui ha evidenziato l’enorme debito accumulato da parte del ristorante Garden, uno dei casi più eclatanti. La Confederazione del Lavoro contesta anche il metodo, in quanto il sindacato non è stato coinvolto su questa delicata e importante tematica trattata con l’Istanza d’Arengo, così come in occasione di recenti provvedimenti legislativi in materia. L’Ordine del giorno approvato contestualmente alla bocciature dell’Istanza d’Arengo, non coglie l’obiettivo di informare i lavoratori con un automatismo, rimandando sempre all’iniziativa degli stessi nel verificare i versamenti da parte dell’azienda. Nel dibattito consiliare sono emerse anche alcune imprecisioni; la copertura dei contributi non versati nel primo pilastro in realtà esiste da circa un ventennio, e non dal 2021 come affermato. Tale ultima norma è relativa all’estensione anche al Fondiss, in precedenza escluso. Tuttavia, la condizione perché ciò avvenga è che l’azienda fallisca. A questo proposito, va sottolineato che sono diversi i fallimenti aperti su istanza dei lavoratori tutelati dalla CSU per stipendi non erogati, mentre quelli a cui si è giunti su iniziativa degli organi dello Stato preposti ci risultano essere pochissimi. La titolarità di azioni legali in caso di mancati versamenti contributivi è in capo esclusivamente a Banca Centrale ed il fatto che emergano situazioni di lungo periodo dimostra che le norme vanno riviste. Come sindacato vogliamo essere coinvolti e sapere cosa viene fatto per recuperarli, nell’interesse dei lavoratori e del Fondo Pensioni, che è chiamato a coprire gli ammanchi, in ultima istanza. In proposito, occorre modificare anche la norma per la quale Banca Centrale oppone il segreto d’ufficio, qualora si chiedano informazioni sulle azioni di recupero messe in atto verso le aziende inadempienti. Ad oggi, purtroppo, il dipendente non ha la possibilità di sapere se l’azienda ha concordato con BCSM un piano di rientro, se viene rispettato e quali garanzie sono state poste. Crediamo inoltre che il lavoratore debba avere diritto, come avviene in altri ordinamenti, alle dimissioni per giusta causa ed ai relativi ammortizzatori sociali, in presenza di pendenze prolungate.

CSdL


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