come funziona il DDL sulla partecipazione agli utili dell’impresa

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Arriva il via libera definitivo al DDL che prevede la partecipazione dei dipendenti agli utili dell’impresa. Come funziona e quali sono le novità in arrivo?

Con il via libera del Senato arrivato ieri, 14 maggio, la legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese è approvata in via definitiva.

Dalla partecipazione gestionale alla distribuzione degli utili e alla partecipazione finanziaria, sono diversi gli interventi in campo.

Novità anche per quanto riguarda la formazione con nuove misure in arrivo.

“Si scrive oggi una nuova fase dei rapporti nel mondo del lavoro: viviamo un’epoca di profondi cambiamenti, nella quale il lavoro e i lavori cambiano in maniera molto veloce, a volte anche con conseguenze sociali significative. Anche per questo, la collaborazione tra imprenditori e lavoratori assolve una funzione strategica, nell’ottica sia del rafforzamento delle imprese, che è la vera garanzia dei livelli occupazionali, sia delle trasformazioni aziendali e del grande tema della formazione della forza lavoro, la più grande sfida che abbiamo di fronte a noi.”

Così la Ministra del Lavoro Marina Calderone in una nota pubblicata sul sito.

Incentivi e azioni ai dipendenti: come funziona il DDL sulla partecipazione agli utili dell’impresa

L’aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge con “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

L’obiettivo del provvedimento è quello di promuovere la partecipazione attiva di lavoratori e lavoratrici nella vita aziendale, sia in termini gestionali ma anche economici, finanziari, organizzativi e consultivi, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione (il quale prevede appunto il diritto dei lavoratori a un coinvolgimento attivo nella vita e negli utili delle imprese).

Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria di lavoratori e lavoratrici agli utili dell’impresa, il provvedimento prevede che i dipendenti possano acquisire quote del capitale aziendale, come azioni in sostituzione di premi di risultato.

Nello specifico, come indicato all’articolo 6, per il 2025 i dividendi corrisposti ai dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

Inoltre, in tema di distribuzione degli utili, per il 2025 si prevede una misura in deroga a quanto previsto all’articolo 1, comma 182, della Legge di Bilancio 2016.

In caso di distribuzione ai dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva (dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento) viene elevato da 3.000 a 5.000 euro.

La misura di fatto amplia l’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva, prevedendo in presenza di forme di partecipazione agli utili d’impresa la tassazione sostitutiva al 5 per cento con un limite superiore elevato a 5.000 euro.

Come precisato nella relazione tecnica, a legislazione vigente i premi di produttività e le forme di partecipazione agli utili d’impresa corrisposti ai dipendenti sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 5 per cento per il 2025 (intervento previsto dalla legge di bilancio per il 2025), nei limiti di un importo pari a 3.000 euro (4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), a condizione che il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro.

Le altre forme di partecipazione e la formazione

Gli articoli 3 e 4 della legge disciplinano la partecipazione gestionale, sia per le imprese con sistema dualistico sia per quelle con sistema monistico.

Nel primo caso, cioè quando lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, gli statuti aziendali possono prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei dipendenti al consiglio di sorveglianza sulla base di procedure definite dai contratti collettivi. Questi possono anche aderire ai piani di partecipazione finanziaria.

Nel secondo caso, cioè quando le imprese non seguono il modello dualistico, gli statuti possono prevedere, se disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più amministratori che rappresentano gli interessi dei dipendenti al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione.

In entrambi i casi il ruolo deve essere sempre svolto nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità.

Per quanto rigida infine la partecipazione organizzativa (cioè il coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa) e la formazione, la legge prevede anche la possibilità di istituire delle commissioni paritetiche con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione e i processi aziendali.

Inoltre si prevede l’introduzione nell’organigramma aziendale di figure specializzate, come ad esempio i referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive e della qualità dei luoghi di lavoro.

Per le imprese con meno di 35 dipendenti è possibile prevedere forme di partecipazione all’organizzazione anche attraverso gli enti bilaterali.

Infine, si prevedono forme di partecipazione consultiva, con i dipendenti che possono esprimere pareri e proposte in merito alle decisioni aziendali.

Le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali (o in mancanza i rappresentanti dei lavoratori) e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali nell’ambito di commis­sioni paritetiche

Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti che fanno parte delle commissioni paritetiche e per coloro che partecipano agli organi societari è prevista una formazione, anche in forma congiunta, della durata di almeno 10 ore annue.

Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

DDL sulla partecipazione agli utili dell’impresa
Consulta il testo approvato in Senato



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