Comunicazione per il bonus ZES unica fino al 30 maggio

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Scade venerdì 30 maggio il termine per presentare la comunicazione per utilizzare il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno 2025.

Si tratta dell’agevolazione di cui all’art. 16 del DL 124/2023, che è stata estesa, ad opera dell’art. 1 commi 485-491 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (si veda “Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno prorogato per il 2025” del 13 gennaio 2025).

Per fruire di tale agevolazione, le imprese interessate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, utilizzando lo specifico modello approvato, con relative istruzioni, con il provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25972 (per approfondimenti, si veda la procedura pratica n. 17/2025).

Secondo il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 25972/2025 (§ 1.3), nell’ambito della comunicazione “originaria” possono essere indicati anche:
– gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
– gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del DL) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

Gli investimenti sono ammessi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Quanto alle modalità di presentazione, la comunicazione va trasmessa, direttamente da parte dei soggetti beneficiari o tramite i soggetti incaricati, esclusivamente in via telematica, mediante il softwareZES UNICA 2025”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È comunque considerata tempestiva la comunicazione trasmessa dal 26 maggio 2025 al 30 maggio 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2025.

Secondo quanto precisato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla comunicazione in oggetto, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 30 maggio 2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione “originaria”, dovranno poi inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione già inviata, utilizzando lo specifico software “ZES UNICA INTEGRATIVA2025”.

L’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella “comunicazione originaria”.

Comunicazione integrativa con investimenti non superiori ai già indicati

Sul modello integrativo, tra l’altro, dovranno essere indicati gli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, infatti, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010 (cfr. anche documento CNDCEC-FNC 11 novembre 2024).

Si evidenzia che per lo specifico credito d’imposta relativo alle imprese del settore agricolo, la comunicazione “originaria” va presentata, sempre entro il 30 maggio 2025, utilizzando il modello approvato con provvedimento n. 25986/2025, mediante il software “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, mentre la comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 20 novembre al 2 dicembre 2025 utilizzando il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”.



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