Polizze catastrofali: calendario confermato, riclassificate le imprese – Anmvi Oggi

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CONVERSIONE IN LEGGE

La Camera ha approvato, con modifiche, la proroga differenziata dell’obbligo di polizza contro i rischi catastrofali. L’obbligo riguarda tutte le attività registrate alla Camera di Commercio.

Il testo del decreto legge è all’esame del Senato per la conversione in legge e potrebbe subire ulteriori modifiche, in particolare su scoperto e franchigia, abusi edilizi e beni di terzi. Il termine per la conversione in legge è fissato al prossimo 30 maggio. Intanto, la Camera ha confermato la proroga (il primo obbligo di stipula era entro il  31 dicembre 2024). Sono anche state precisate le coperture obbligatorie dei beni immobili da assicurare ed è stata affidata al Garante dei prezzi la vigilanza sui costi delle polizze.

Soggetti obbligati e calendario-  Restano obbligate alla stipula tutte le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sia con sede legale in Italia sia con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia. Si conferma inoltre il seguente calendario:
1 aprile 2025- E’ la scadenza- non prorogata- per le “grandi imprese”. La condizione di inadempimento però slitta di 90 giorni: saranno sanzionabili da luglio.
1 ottobre 2025– Obbligo di stipula per le “imprese di medie dimensioni”. Da questa stessa data scatta anche la condizione di inadempimento.
31 dicembre 2025– Obbligo di stipula per le “piccole e micro imprese”. Da questa stessa data scatta anche la condizione di inadempimento. 

Categorizzazione delle imprese – Per le imprese diverse dalle “grandi imprese“, la Camera ha utilizzato un riferimento diverso da quello inizialmente considerato dal Governo. Si tratta della Raccomandazione CE 2003/361 della Commissione, che classifica così le medie/piccole/micro imprese.
Media impresa – E’ l’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 mln di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni.
Piccola impresa
E’ un impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Microimpresa
– E’ un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
resta invece confermato il riferimento alla Direttiva (UE) 2023/2775 per la definizione di grandi imprese:  dipendenti oltre 250 persone,  patrimonio oltre i 25 milioni di euro e ricavi netti per oltre 50 milioni.

Valore dei beni e assicurabilità Per gli immobili si considera il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili il costo di rimpiazzo e per i terreni il costo di ripristino delle condizioni. Tali definizioni sono riprese dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 18 del 2025.
Sono assicurabili solo gli immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di regolarizzazione. Gli immobili che non rispettano tali condizioni sono esclusi non solo dalla copertura assicurativa ma anche dall’accesso a indennizzi o finanziamenti pubblici.
Nel caso in cui l’imprenditore assicuri beni di proprietà altrui utilizzati per l’attività d’impresa, l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale è corrisposto al proprietario, purché informato della stipula della polizza. La norma prevede che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma pari al lucro cessante, fino al 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Sanzioni– Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato nel mese di aprile una serie di FAQ con chiarimenti sulle sanzioni: il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”.

Assicurazione dai rischi da calamità naturali
AS n. 1482 (approvato dalla Camera dei Deputati)



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