Polizze catastrofali: tutte le novità approvate dalla Camera

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Novità introdotte in sede referente

Durante i lavori parlamentari, sono state introdotte alcune
modifiche e integrazioni all’art. 1. Vediamole in dettaglio.

Parametri per la definizione del valore dei beni da
assicurare

Si stabiliscono i seguenti parametri per definire il valore dei
beni da assicurare:

  • beni immobili: il valore di ricostruzione a
    nuovo
    ;
  • beni mobili: si considera il costo di
    rimpiazzo
    ;
  • terreni: è assunto il costo di ripristino delle
    condizioni originarie
    .

Esenzioni per le grandi imprese

Come specificato al comma 3-ter, le grandi imprese e le loro
controllate/collegate che soddisfano i requisiti
del DM n. 18/2025, sono esonerate da limiti
su franchigie, scoperti o proporzionalità dei premi. Si tratta di
un’apertura che consente maggiore flessibilità nella contrattazione
assicurativa per soggetti di grandi dimensioni.

Monitoraggio dei contratti

Il comma 3-quater stabilisce che il Garante per la sorveglianza
dei prezzi dovrà monitorare l’evoluzione delle
condizioni di mercato
 relative ai contratti
assicurativi obbligatori

Abusi edilizi

Uno dei punti più rilevanti del decreto è contenuto nel comma
3-quinquies, che chiarisce la possibilità o meno di applicare la
polizza a beni sui quali siano presenti abusi edilizi.

La norma stabilisce che l’obbligo assicurativo
sussiste solo per gli immobili costruiti o ampliati sulla base di
un titolo edilizio valido
 o per quelli:

  • realizzati in un’epoca in cui il titolo non era
    obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria;
  • per i quali sia in corso un procedimento di condono
    edilizio.

In assenza di uno di questi presupposti, l’immobile
non può essere assicurato
 e, in caso di evento
catastrofale, non può ricevere alcun indennizzo
pubblico
, nemmeno tramite bandi straordinari o interventi
emergenziali.

Beni di terzi e ripristino obbligatorio

Infine, al comma 3-sexies si dirime la questione dei beni
impiegati nell’attività d’impresa ma appartenenti a soggetti terzi.
Se l’imprenditore assicura anche tali beni (in assenza di altra
copertura da parte del proprietario), l’indennizzo:

  • spetta al proprietario;
  • deve essere esclusivamente utilizzato per il
    ripristino del bene
     o della sua funzionalità.

Entrata in vigore

Fermo restando gli scaglionamenti temporali per la
piena applicazione degli obblighi
 assicurativi, già
vigenti per le grandi imprese, una panoramica completa sulla
tipologia di polizze disponibili è consultabile sul
nostro comparatore RC
smart
, sempre al passo con gli aggiornamenti previsti
dalla normativa.

 





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