Improcedibile per carenza di interesse nel ricorso di Teleriscaldamento Cogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
Abruzzo
Agevolazioni
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli-Piceno
Aste L'Aquila
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Basilicata
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Calabria
Caltanissetta
Campania
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Emilia-Romagna
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forli-Cesena
Friuli-Venezia Giulia
frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Italia
La-Spezia
Latina
Lazio
Lecce
Lecco
Liguria
Livorno
Lodi
Lombardia
Lucca
Macerata
Mantova
Marche
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Molise
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Olbia Tempio
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro-Urbino
Pescara
Piacenza
Piemonte
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Puglia
Ragusa
Ravenna
Reggio-Calabria
Reggio-Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sardegna
Sassari
Savona
Sicilia
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Toscana
Trapani
Trentino-Alto Adige
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Umbria
Valle d'Aosta
Varese
Veneto
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo-Valentia
Vicenza
Viterbo


 il 

Nel contenzioso, Teleriscaldamento Cogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A. affiancata dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti; GSE S.p.A. assistita dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03715/2025, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello proposto da Teleriscaldamento Cogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.A. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., confermando la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva rigettato il ricorso della società. La vicenda riguarda il recupero delle somme erogate a titolo di rivalutazione ISTAT per l’impianto fotovoltaico denominato “TCVVV Tirano”, in seguito alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4 maggio 2012.

TCVVV aveva impugnato il provvedimento del GSE relativo all’impianto fotovoltaico di Tirano, contestando la rideterminazione delle tariffe incentivanti e il recupero delle somme erogate a titolo di rivalutazione ISTAT. Il GSE aveva avviato il procedimento di recupero delle somme in conformità ai principi affermati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria, disponendo l’integrale recupero delle somme versate a tale titolo.

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello da parte di TCVVV e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite. La sentenza del Consiglio di Stato conferma la legittimità del provvedimento del GSE e ribadisce l’importanza del rispetto dei principi giuridici stabiliti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria per la corretta applicazione delle tariffe incentivanti nel settore fotovoltaico.

Professionisti coinvolti nell’operazione: Bruti Liberati Eugenio – GiusPubblicisti Associati; Canuti Alessandra – GiusPubblicisti Associati; Segato Andrea – Segato Andrea Studio Legale;

Studi Legali: GiusPubblicisti Associati; Segato Andrea Studio Legale;

Clienti: Gse – Gestore dei Servizi Energetici; TCVVV (Teleriscaldamento – Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica SpA);



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link