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Contributi pubblici e bilancio 2024: regole, soglie e scadenze da non sottovalutare. Tra obblighi di trasparenza, modalità diverse per imprese ed enti, e rischi di sanzioni, ecco cosa deve davvero essere comunicato, dove e quando. Un vademecum essenziale per evitare errori e omissioni.
Contributi pubblici nel bilancio 2024: obblighi di trasparenza e scadenze
In caso di percezione di contributi o sovvenzioni pubbliche nel periodo d’imposta 2024, di importo totale pari o superiore a € 10.000, è necessario adempiere ai vincoli di trasparenza ex art. 1 comma 125-129 L. n. 124/2017 come modificati dall’art. 35 D.L. 34/2019 i quali prevedono l’obbligo di fornire specifiche informazioni:
- entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet da parte di associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori, associazioni/ONLUS/fondazioni e cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98;
- nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio da parte di soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, codice civile tenuti alla sua presentazione.
Ambito soggettivo
I destinatari degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 possono essere classificati in due categorie:
- enti non commerciali e, in particolare:
- le associazioni e le fondazioni (riconosciute o meno), nonché le ONLUS
La norma elenca una serie di soggetti (associazioni di protezione ambientale ex art. 13 L. 349/1986 ed associazioni dei consumatori ex art. 137 D.Lgs 206/2005) che, di fatto, rientrano tra tali enti. Al contrario, dovrebbero rimanere esclusi i soli comitati
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/98.
- le imprese, nel cui ambito la L. 124/2017 distingue tra:
- i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese;
- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.;
- i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese).
Casi particolari |
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Esclusi i beneficiari esteri |
secondo Assonime (Circolare n. 5/2019), in assenza di indicazioni specifiche, gli obblighi di pubblicazione dovrebbero applicarsi ai soli soggetti residenti/stabiliti in Italia |
Imprese sociali |
Il documento CNDCEC marzo 2019 ha evidenziato come le imprese sociali ex D.lgs.. 112/2017 configurino una “qualifica giuridica”. Pertanto:
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Modalità di adempimento
Differenti risultano le modalità di assolvimento dell’obbligo di trasparenza a seconda del soggetto che vi procede.
Enti non commerciali
Le associazioni/fondazioni (riconosciute o meno) e le ONLUS assolvono gli obblighi di trasparenza pubblicando le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, “vantaggi”, contributi e “aiuti” erogati da una P.A. nell’esercizio precedente:
- entro il 30/06 di ogni anno
- sui propri siti internet o “analoghi portali digitali”.
Tra gli analoghi portali digitali si ritiene rientri non solo la “pagina social” dedicata all’ente (
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