Doppio incentivo per autoimpiego e assunzioni nei settori strategici – Sistema Ratio

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Il decreto attuativo del 3.04.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.05.2025, dà concreta attuazione all’art. 21 D.L. 60/2024 (cd. “Decreto Coesione”), introducendo un duplice incentivo in favore di soggetti disoccupati under 35 che avviano un’attività imprenditoriale nel territorio nazionale, purché operante nei settori considerati strategici per lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale o ecologica.

Contributo per l’autoimpiego – Il primo incentivo consiste in un contributo economico mensile pari a 500 euro, per un massimo di 36 mesi (e comunque non oltre il 31.12.2028), erogato dall’Inps in via anticipata con cadenza annuale. Possono beneficiarne i disoccupati under 35 che avviano un’attività imprenditoriale dal 1.07.2024 al 31.12.2025, nei settori individuati dal decreto.

Condizione essenziale è che si tratti di piccole imprese non quotate, costituite da meno di 5 anni, che non abbiano distribuito utili e non siano nate da fusione. Se non iscritte al Registro delle Imprese, il quinquennio di ammissibilità decorre dall’inizio effettivo dell’attività economica o dalla soggezione a imposizione.

L’istanza per accedere al beneficio deve essere trasmessa all’Inps entro 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese (D.L. 7/2007) o, se successiva, dalla pubblicazione del decreto. Essa deve contenere informazioni sull’avvio dell’attività, il codice Ateco, la qualificazione settoriale e i dati identificativi del richiedente. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e può essere riconosciuto, nel caso di impresa societaria, ad un solo socio.

Sgravio per le assunzioni – Il secondo incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1.07.2024 e il 31.12.2025, di soggetti under 35 da parte di imprenditori a loro volta beneficiari del contributo all’autoimpiego. In tal caso, è previsto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 800 euro mensili, per una durata di 36 mesi.

Lo sgravio è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015 e dell’art. 1, c. 1175 e ss. L. 296/2006: regolarità contributiva, osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza e applicazione dei contratti collettivi. Sono escluse le assunzioni in regime di lavoro domestico e apprendistato. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con la maxi deduzione del costo del lavoro ex art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

Anche in questo caso, il datore deve presentare un’istanza telematica all’Inps, allegando i medesimi dati previsti per l’autoimpiego. L’Istituto, dopo aver verificato i requisiti e la disponibilità di risorse, autorizzerà la fruizione del beneficio.

Settori strategici ammessi – I settori agevolati sono stati identificati sulla base di indicatori di investimento, competitività e domanda di lavoro. Essi comprendono, tra gli altri, manifatture ad alta intensità tecnologica (chimico, farmaceutico, meccanico), servizi digitali e informatici, attività professionali e di ricerca, energie rinnovabili, edilizia, trasporti e logistica, istruzione, sanità e servizi sociali.

L’individuazione avviene per codici Ateco (prime 2 o 3 cifre) e si riferisce a imprese di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro), come da Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.



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