Articolo 21 e appalti. Per il Tar è illegittima la gara pubblica

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Nella guerra fra Comune e industriali ieri il Tar ha dato un punto alle imprese. Il Tribunale amministrativo toscano ha sentenziato che la disciplina degli appalti pubblici non si applica ai progetti dell’articolo 21. In sostanza c’è un’esenzione specifica della legge che stabilisce che i privati, per realizzare i progetti a beneficio della comunità in cambio delle concessioni all’escavazione, possano ricorrere alle ditte di fiducia e non siano costretti a passare per appalti pubblici.

La questione si era aperta nei mesi scorsi quando il tavolo di concertazione fra imprese e Comune saltò perché la sindaca Serena Arrighi prevedeva che le aziende organizzassero gare pubbliche per affidare i lavori previsti. Tanto bastò che le aziende bloccarono ogni accordo e intrapresero le vie legali.

Adesso un pool di imprese, difese dai legali Riccardo Diamanti, Sergio Menchni, Antonio Lattanzi, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Ferdinando Genovesi, si è rivolto al Tar e ha ottenuto giustizia. Il ricorso presentato da Società Apuana Marmi, Sam, Cooperativa Cavatori Canalgrande, Marmi Carrara Canalgrande srl, Cooperativa Cavatori Lorano, Bettogli Marmi, Escavazione Marmi Fossaficola, Escavazione Marmi Campanili, Escavazione Marmi Tecchione, Caro & Colombi, Successori Adolfo Corsi Carrara, Escavazione Marmi Lorano II, Alba Ventura ha avuto un esito che poi potrà avere effetto domino per numerose altre imprese che hanno presentato ricorso e stanno aspettando sentenza.

Pertanto il Tar ha annullato la delibera di giunta del 9 luglio 2024 e il relativo disciplinare che prevedeva opere pubbliche in cambio di concessioni. In questo caso i progetti di interesse generale erano il ’Museo delle cave di Carrara’, il recupero dell’ex Mercato coperto da parte di Caro e Colombi, la riqualificazione del campo scuola a opera di Successori Adolfo Corsi, la riqualificazione del parco ’Ragazzi del ’44’ ad Avenza per conto di Lorano II, il ripristino della Fossa di Maggi a Colonnata.

Per l’esecuzione di queste opere il Comune scriveva che: “Trattandosi di servizi di interesse pubblico, realizzati da privati a fronte del riconoscimento in favore di questi ultimi di utilità (sotto forma di estensione del periodo di concessione), alle attività individuate si applica la disciplina sui contratti pubblici, nonché la normativa applicabile agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Nella sostanza, il disciplinare obbligava dunque le imprese estrattive – scrive il Tar – ad applicare il codice dei contratti pubblici nell’individuare i soggetti esecutori dei progetti di pubblica utilità. Con la sentenza di fatto ogni imprenditore potrà affidare l’intervento ad aziende di propria fiducia, risparmiando oltre che importanti somme di denaro, anche un notevole lasso di tempo che la burocrazia dell’amministrazione pubblica prevederebbe. “Un vantaggio anche per il Comune – spiega l’avocato Riccardo Diamanti – perché potrà vedere la veloce esecuzione di opere importanti per il territorio. Oltre che un vantaggio per la città che vedrà crescere l’occupazione con importanti lavori di edilizia e ristrutturazioni che saranno affidati a imprese locali. Si evitamno così contestatzioni dei partecipanti alle gare, che comportano sempre ritardi”.



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