La detrazione delle spese per la frequenza di asili nido

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
Abruzzo
Agevolazioni
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli-Piceno
Aste L'Aquila
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Basilicata
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Calabria
Caltanissetta
Campania
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Emilia-Romagna
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forli-Cesena
Friuli-Venezia Giulia
frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Italia
La-Spezia
Latina
Lazio
Lecce
Lecco
Liguria
Livorno
Lodi
Lombardia
Lucca
Macerata
Mantova
Marche
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Molise
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Olbia Tempio
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro-Urbino
Pescara
Piacenza
Piemonte
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Puglia
Ragusa
Ravenna
Reggio-Calabria
Reggio-Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sardegna
Sassari
Savona
Sicilia
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Toscana
Trapani
Trentino-Alto Adige
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Umbria
Valle d'Aosta
Varese
Veneto
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo-Valentia
Vicenza
Viterbo


Le spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido, pagate nel corso dell’anno 2024, devono essere indicate con il codice 33 all’interno dei righi da E8 a E10, nell’ipotesi di presentazione del modello 730/2025, da RP8 a RP13, all’interno del modello Redditi PF 2025.

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute nel periodo di imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono, in relazione a:

  • in generale, la frequenza degli asili nido sia pubblici che privati;
  • la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 13/E/2023, risposta n. 3.3;
  • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della Legge provinciale 8/1996, dagli assistenti domiciliari definiti “tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”).

La detrazione della spesa è ammessa per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.

Nel limite dei 632 euro annui occorre comprendere anche l’importo certificato all’interno della Certificazione Unica 2025, con il codice 33, ai punti da 341 a 352, in quanto rimborsato direttamente dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali.

Tale detrazione deve essere ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto, a prescindere dall’ammontare complessivo del reddito.

Nell’ipotesi in cui il documento di spesa sia intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

Si evidenzia che la detrazione è alternativa al contributo di cui all’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Ai fini della detrazione, i documenti da verificare e conservare sono i seguenti:

  • fatture, con eventuale annotazione della tracciabilità della spesa indicata da parte percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • bollettini bancari o postali, ricevute o quietanze di pagamento;
  • in mancanza, alternativamente, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o di credito, estratto conto, copia del Mav o dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui alla L. 232/2016.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link