Parità di genere nei bandi: la clausola premiale è obbligatoria?

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L’inserimento di criteri premiali volti a
valorizzare le imprese in possesso della certificazione di
parità di genere
è solo una facoltà discrezionale delle
stazioni appaltanti? Oppure si tratta di un obbligo inderogabile la
cui mancanza può determinare l’invalidità dell’intera
procedura?

Certificazione parità di genere: ANAC sull’obbligo dei criteri
premiali

A sciogliere ogni dubbio interviene la delibera ANAC 9
aprile 2025, n. 145
, che richiama con forza l’obbligo
per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito
dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023,
pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della
gara.

La questione è sorta in merito ad una procedura
negoziata senza bando
ex art. 50 comma 1 lett. e) per
l’affidamento di un servizio, in cui non era stata inserita alcuna
previsione in merito al punteggio aggiuntivo da
attribuire alle imprese in possesso della certificazione di
parità di genere
.

La stazione appaltante si è giustificata affermando che, nella
lettera d’invito, era comunque previsto un obbligo per
l’aggiudicatario di garantire una quota pari almeno al 25% delle
assunzioni necessarie riservata a giovani, donne o persone con
disabilità, in ossequio all’art. 102 del Codice dei Contratti
Pubblici.

Tuttavia, l’ANAC ha ritenuto insufficiente tale
previsione
, chiarendo che essa non costituisce attuazione
dell’art. 108, comma 7, ma un adempimento autonomo previsto da una
diversa norma del Codice.

 





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