Appalti e sicurezza: obblighi di spesa e legittimità degli oneri aziendali nulli | Articoli

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Premesso che gli oneri, i costi e le norme sulla sicurezza nei cantieri edili mirano a tutelare la salute dei lavoratori, l’articolo 108, comma 9 del DLGS 36/2023 impone alle imprese di indicare tali oneri nelle offerte economiche delle gare pubbliche, salvo alcune eccezioni, garantendo così la trasparenza e la correttezza nelle procedure di aggiudicazione. La sentenza del TAR del Lazio n. 7694/2025 evidenzia che questa dichiarazione in assenza di tali oneri, se adeguatamente giustificata, non comporta automaticamente l’esclusione dalla gara, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra rispetto delle norme e buon senso tecnico.

La sicurezza nei cantieri edili: oneri, costi e normative

La sicurezza dei lavoratori, nel settore dell’edilizia, rappresenta una priorità assoluta, questo perché ogni cantiere, grande o piccolo che sia, presenta una serie di rischi che devono essere attentamente valutati, prevenuti e gestiti. In questo contesto, il concetto di oneri della sicurezza assume un ruolo centrale nella pianificazione e nella gestione delle opere.

È importante distinguere tra oneri della sicurezza e costi della sicurezza, spesso erroneamente considerati equivalenti, ossia:

  • i costi per la sicurezza sono i costi delle misure preventive e protettive dai rischi interferenziali, contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
  • gli oneri della sicurezza sono i costi che l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori.

L’art. 108 comma 9 del DLGS 36/2023 sottolinea che “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.”

Quindi, se un’impresa partecipa a una gara pubblica, presenta un’offerta economica, indicando quanto costerà eseguire l’appalto in sicurezza. Nell’offerta l’impresa dovrà quindi obbligatoriamente specificare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza.

In assenza di tali voci, l’offerta dell’impresa è soggetta a esclusione automatica dalla gara.

Tuttavia, questo obbligo non si applica nei seguenti casi specifici:

  • forniture senza posa in opera;
  • servizi di natura intellettuale.

La norma è fondamentale, poiché garantisce trasparenza e correttezza, evitando offerte troppo basse ottenute a scapito della sicurezza o dei diritti dei lavoratori.

Tuttavia, un tema molto delicato riguarda gli oneri della sicurezza pari a zero, spesso oggetto di contestazioni nelle gare d’appalto, specialmente nei lavori pubblici. Con la sentenza del TAR del Lazio n. 7694/2025 viene sottolineato quando un’impresa può dichiarare che gli oneri della sicurezza siano pari a zero in una gara pubblica senza conseguenza automatica di esclusione.

Controversie sulle offerte economiche: caso di oneri di sicurezza nullo e giustificazione tecnica

La controversia nasce quando il consorzio ricorrente impugna gli atti di una gara, sostenendo che l’offerta economica presentata dalla società aggiudicataria fosse incongrua, perché indicava oneri aziendali per la sicurezza pari a zero euro. Secondo il consorzio, tale dichiarazione sarebbe in contrasto con la normativa vigente, ossia l’art. 108, comma 9, del DLGS 36/2023, e con la documentazione di gara, in particolare il disciplinare.

Sia il Comune di Roma e sia la società aggiudicatrice si sono costituiti in giudizio, evidenziando che l’indicazione di oneri pari a zero non costituisce un’omissione illegittima, se adeguatamente motivata.
Inoltre, la società ha anche prodotto il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), da cui risulta che le misure di prevenzione già adottate siano ritenute idonee anche per il servizio richiesto dalla gara.

Il TAR ha quindi ritenuto infondate le censure mosse dal consorzio, sostenendo che “(…) la quantificazione degli oneri di sicurezza in misura pari a zero non equivale alla loro omissione, a condizione che tale dato risulti esplicitamente indicato e sia adeguatamente giustificato. (…) Nel caso di specie, l’amministrazione ha richiesto chiarimenti espressi circa l’indicazione di oneri pari a zero, ricevendo da *** *** una giustificazione fondata sulla assenza di incremento organizzativo e di rischio aziendale derivante dall’esecuzione del contratto, in quanto l’appalto si inserisce in un’attività logistica già strutturata, con personale e presidi già disponibili.

A sostegno di ciò è stato prodotto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato e sottoscritto, dal quale emerge la presenza di misure di prevenzione già operative in azienda, ritenute idonee anche ai fini del servizio oggetto di gara. La valutazione operata dalla stazione appaltante si fonda su presupposti chiari e risulta immune da profili di illogicità manifesta, travisamento o errore fattuale (…).”

Quindi l’indicazione di oneri di sicurezza pari a zero può essere considerata valida se supportata da un’adeguata motivazione tecnica. A tal proposito, viene messo in evidenza che l’amministrazione non ha accettato passivamente l’indicazione degli oneri pari a zero, ma ha attivato la procedura di verifica dell’anomalia, chiedendo chiarimenti formali. Tale verifica dell’anomalia è stata effettivamente svolta e regolarmente istruita, ritenendo che la giustificazione fosse coerente e plausibile.

La sentenza dimostra quanto sia fondamentale che le gare pubbliche si svolgano nel rispetto delle regole ma anche del buon senso tecnico, verificando come un’anomalia apparente non implichi necessariamente un’irregolarità.

 

LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO È SCARICABILE IN ALLEGATO.



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