Credito beni strumentali 4.0. Attenzione: corretta la data per ripresentare

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I 30 giorni a far data dai quali le imprese che intendono avere accesso al credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 dovranno ripresentare le comunicazioni preventive, già inviate con vecchio modello in relazione agli investimenti ultimati nel 2025, vanno intesi non dal giorno di pubblicazione del decreto MIMIT 15 maggio 2025, come indicato dall’art. 2, c. 6, ma dalla data di entrata in vigore del nuovo modello, come stabilito dall’art. 1, c. 3 del decreto stesso.

Quel modello non è ancora nelle disponibilità delle imprese; lo sarà quando un decreto direttoriale individuerà i termini a decorrere dai quali esso entrerà in vigore e sarà utilizzabile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dal GSE.

Nella pagina del sito internet, Il Ministero deputato ha modificato le indicazioni originarie precisando ora che, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, purché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione che verrà trasmesso.

Di seguito la sezione della pagina Mimit appena corretta.

Chi ha già comunicato. Come ripresentare le comunicazioni preventive

 “Per le imprese che al 15 maggio 2025 hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:

  1. Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo decreto direttoriale)le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024 in via preventiva), ovvero di completamento con indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal decreto del 24 aprile 2024).
  2. Comunicazioni successive: le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
  3. Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.”.

Qui redigo.info richiama il dm 15 maggio 2025 che contiene l’errore.

Redazione redigo.info



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