niente decadenza senza invio ENEA

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Le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici rappresentano un importante strumento di politica ambientale ed economica. La loro fruizione è subordinata a specifici adempimenti procedurali. L’ordinanza n. 12422/2025 della Corte di Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione) definisce gli effetti dell’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) dei dati relativi agli interventi effettuati. Nello specifico, chiarisce se la mancanza della trasmissione dei dati al citato Ente pubblico comporti la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale prevista dalla Legge n. 296/2006. La pronuncia offre un chiaro consolidamento giurisprudenziale sul tema.

Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, a cura di Leonarda d’Alonzo, offre ai professionisti e ai contribuenti , imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.


Come cancellare i debiti fiscali


Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione

Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore

44.00 €
41.80 €

Il caso

A seguito di un controllo automatizzato ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione IRES 2013, l’Agenzia delle Entrate notificava a una S.r.l. una cartella di pagamento, disconoscendo la detrazione d’imposta richiesta per oneri sostenuti per interventi di risparmio energetico. La motivazione alla base  del disconoscimento risiedeva nel fatto che la società non aveva provveduto a trasmettere all’ENEA la comunicazione relativa alla conclusione dei lavori, adempimento previsto dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007.

La società impugnava la cartella e sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale accoglievano le ragioni della contribuente, annullando l’atto impositivo. Il giudice di seconde cure pur riconoscendo l’obbligatorietà della comunicazione, riteneva che la normativa non prevedesse espressamente la decadenza dal beneficio in caso di sua omissione, distinguendo i presupposti sostanziali del beneficio dalle mere modalità di fruizione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: violazione dell’art. 1, comma 348, della L. n. 296/2006 e dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007. Secondo l’Agenzia, la trasmissione della documentazione all’ENEA costituiva un adempimento necessario, la cui omissione doveva comportare la decadenza dal diritto alla detrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’orientamento, ormai prevalente nella sua giurisprudenza, sull’irrilevanza dell’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA ai fini della spettanza della detrazione.

La Corte ha richiamato propri specifici precedenti (Cass. n. 7657/2024, Cass. n. 19309/2024, Cass. n. 8019/2025) che hanno chiarito come la comunicazione all’ENEA, prevista dall’art. 4 del D.M. 19/02/2007, non sia prescritta a pena di decadenza. Tale drastica sanzione non è infatti prevista né dalla normativa primaria (L. 296/2006) né da quella secondaria di attuazione (D.M. 19/02/2007).

La Cassazione ha sottolineato la differenza rispetto ad altre agevolazioni (come quelle per ristrutturazioni edilizie ex L. 449/1997 e D.M. 41/1998), dove la norma primaria prevede espressamente la decadenza in caso di violazione degli adempimenti comunicativi previsti dalla normativa secondaria. Nel caso della detrazione per riqualificazione energetica (disciplina ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dal 2017 che hanno attribuito all’ENEA anche poteri di controllo), la comunicazione aveva una finalità essenzialmente statistica: permettere all’ENEA il monitoraggio e la valutazione aggregata del risparmio energetico conseguito a livello nazionale e regionale (come specificato anche dall’art. 11 del D.M. 19/02/2007). Non era invece finalizzata a un controllo sulla spettanza del beneficio al singolo contribuente, né l’ENEA svolgeva valutazioni sulle singole segnalazioni.

I requisiti sostanziali per accedere alla detrazione, come correttamente evidenziato dalla controricorrente e confermato dalla Corte, erano quelli indicati dal comma 348 della L. 296/2006: a) possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti; b) possesso dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica dell’edificio. La dimostrazione di questi requisiti, unitamente all’effettivo sostenimento delle spese, era sufficiente per ottenere il beneficio. L’omissione della comunicazione all’ENEA, pur costituendo una violazione di un obbligo, non poteva comportare la perdita di un beneficio legittimamente spettante sul piano sostanziale.

Il principio di diritto enunciato

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

L’omissione della comunicazione all’ENEA della fine lavori, prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica, non comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale, in quanto tale decadenza non è espressamente prevista dalla legge né desumibile in via sistematica. La comunicazione ha funzione statistica e di monitoraggio dei risparmi energetici, non incide sulla spettanza del beneficio, che è subordinata esclusivamente al rispetto dei requisiti sostanziali indicati dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 348, lettere a) e b.”.

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando che l’omessa (o tardiva) comunicazione all’ENEA dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, richiesta dall’art. 4 del D.M. 19/02/2007 (nella disciplina applicabile ratione temporis), non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale prevista dalla L. n. 296/2006. Tale conseguenza non è infatti prevista né dalla legge né dal decreto attuativo.

La comunicazione ha finalità prevalentemente statistiche e di monitoraggio, distinta dai requisiti sostanziali (asseverazione tecnica e attestato energetico) che il contribuente deve possedere e dimostrare per fruire del beneficio. Pertanto, la detrazione spettava alla società contribuente nonostante l’omessa comunicazione.





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