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Il programma agevola i conteggi dell’affrancamento straordinario introdotto dalla Riforma dell’Irpef/Ires (art. 14, co. 1, D.lgs. 192/2024): delle riserve di rivalutazione pregresse non affrancate (e di altre riserve/fondi in sospensione d’imposta – non gestiti) presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2023, nella misura in cui residuano al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2024 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi/IRAP nella misura del 10. A tal fine: oltre al conteggio delle imposte dovute e del relativo risparmio d’imposta teorico (in caso di utilizzo della riserva) si propone la compilazione del mod.
Videocorso del: 29 Maggio 2025 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 234760 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Il tool agevola i conteggi, alla luce delle novità introdotte dall’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, delle imposte dovute dalle imprese (societarie o individuali) poste in liquidazione, in relazione (v. RF 043/2025): sia alla disciplina applicabile per la messa in liquidazione entro il 31/12/2024 che a quella che opera in caso di messa in liquidazione dal 1/01/2025 differenziando il trattamento tra i soggetti Irpef ed i soggetti Ires (eventualmente in trasparenza fiscale).
Con un comunicato ufficiale diffuso il 23 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha lanciato un chiaro allarme ai contribuenti e agli operatori professionali del settore fiscale: sono stati individuati casi di falsi pareri attribuiti all’Amministrazione finanziaria, relativi a istanze di interpello mai presentate e che riguardano tematiche particolarmente sensibili, come quella dell’accollo di debiti tributari con compensazione di crediti d’imposta altrui. Secondo quanto dichiarato dall’Ufficio Stampa dell’Agenzia, questi documenti contraffatti recano in calce la firma dell’Amministrazione e sembrano ricondursi a risposte fornite nell’ambito della procedura dell’interpello ordinario prevista dall’ordinamento tributario, pur trattandosi, in realtà, di materiale non emesso dagli uffici competenti.
Con l’Interpello 141/2025, pubblicato a seguito di un’istanza presentata da un operatore del settore della distribuzione di articoli antinfortunistici, L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti circa l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 5 agli articoli di abbigliamento protettivo destinati a finalità sanitarie. La questione nasce dall’esigenza dell’istante, una società attiva nel commercio all’ingrosso di dispositivi di protezione individuale (DPI) e articoli similari (tra cui tute, guanti, calzari, mascherine, cuffie copricapo, soprascarpe, visiere, camici, etc.), di conoscere il perimetro di applicazione dell’aliquota agevolata, alla luce del venir meno della fase emergenziale legata al Covid-19.
Entro il 31 maggio 2025, gli imprenditori individuali hanno la possibilità di esercitare una facoltà di rilievo strategico: l’esclusione agevolata dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali, per natura o destinazione, che non producono reddito fondiario. Si tratta di una misura di favore confermata dalla Legge di bilancio 2025, che consente di versare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, in luogo dell’imposizione ordinaria, ottenendo così un vantaggio fiscale in fase di estromissione del bene.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2025, è divenuta ufficiale la metodologia che l’Agenzia delle Entrate dovrà adottare per elaborare le proposte relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2025-2026. Il riferimento normativo è il decreto MEF del 28 aprile 2025, che rappresenta un tassello operativo fondamentale nell’attuazione del decreto legislativo n. 13/2024, istitutivo del CPB.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10871 del 24 aprile 2025, è intervenuta in modo netto sul tema della modifica del canone locativo in ambito commerciale, ribadendo che eventuali accordi di riduzione o sospensione del canone devono essere documentati con elementi oggettivi e assistiti da data certa, pena la loro inopponibilità all’Amministrazione finanziaria. Il caso è stato oggetto di ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha impugnato una sentenza favorevole ai contribuenti emessa dalla Corte tributaria regionale della Lombardia, e che aveva riconosciuto validità probatoria a una scrittura privata di modifica del contratto di locazione, non registrata e priva di validazione esterna.
Il documento n. 2/2025 redatto da AIDC LAB, laboratorio di approfondimento tecnico-giuridico dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti – sezione di Milano, affronta le conseguenze derivanti dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 febbraio 2025. Tale pronuncia ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità della normativa italiana sugli accessi fiscali nei luoghi di lavoro con i principi stabiliti dalla Convenzione EDU, in particolare con l’articolo 8, che tutela il diritto al rispetto del domicilio.
Il 23 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diffuso una significativa nota operativa (n. 4304) che affronta in maniera sistematica e dettagliata la questione dell’abusivismo professionale nell’ambito della consulenza del lavoro, con particolare attenzione all’attività svolta dai Centri di Elaborazione Dati (CED). Questa comunicazione chiarisce i limiti operativi entro i quali i CED possono legittimamente operare, ribadendo il quadro normativo che riserva alcune attività espressamente ai professionisti iscritti agli albi.
Con la pubblicazione del decreto ministeriale del 29 aprile 2025, apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha introdotto un rilevante aggiornamento all’assetto normativo che regola il Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l’anno 2025. Tale provvedimento interviene su due fronti: da un lato proroga i termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative relative alle colture permanenti, dall’altro modifica e integra alcuni contenuti dell’allegato 1 del decreto precedente, in particolare per quanto riguarda le fitopatie assicurabili.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ufficializzato il decreto datato 10 aprile 2025, che introduce importanti novità per il comparto zootecnico nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Questo provvedimento approva formalmente l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte relative all’intervento SRF.01 – Assicurazioni agevolate, specificatamente riferito alla campagna assicurativa 2023 per le produzioni zootecniche.
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio le società di capitali devono provvedere al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese. Il Manuale aggiornato di Unioncamere da evidenza, quest’anno, dei seguenti aspetti: l’obbligo di redazione della Rendicontazione individuale di sostenibilità per le grandi aziende che costituiscono enti di interesse pubblico con più di 500 occupati il verbale di approvazione del bilancio deve esplicitare, tra l’altro, le maggioranze che hanno condotto all’approvazione del bilancio l’impossibilità di procedere alla conferma dei titolari effettivi, a causa della sospensione della procedura In relazione al codice attività, il manuale ritiene possibile utilizzare ancora la vecchia codifica Ateco 2007 Infine, si ricorda che per la registrazione della distribuzione di utili è utilizzabile il modello RAP.
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