Deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa

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L’imposta comunale sugli immobili prevede generalmente un doppio appuntamento annuale per quanto riguarda il relativo versamento. Tuttavia, l’Imu dovuta per gli immobili posseduti dalle imprese impone anche una gestione sotto il profilo contabile con ricadute sulla determinazione del reddito d’impresa.

Sotto il profilo contabile fa fede l’Oic 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, secondo cui:

  • la voce residuale 14 Oneri diversi di gestione di Conto economico “comprende tutti i costi dell’attività caratteristica non iscrivibili nelle altre voci della classe B) ed i costi dell’attività accessoria (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette”;
  • tra le imposte indirette e le tasse si annoverano anche i tributi locali.

Ne deriva che l’Imu deve essere rilevata:

  • nella voce B.14, per quanto riguarda il Conto economico;
  • nella voce D.12 Debiti tributari, per quanto riguarda lo Stato patrimoniale. Il debito tributario va poi chiuso in “dare” all’atto del pagamento dell’imposta e quindi dell’uscita di banca.

Dal lato fiscale, a partire dall’anno 2022, l’Imu è integralmente deducibile dal reddito d’impresa sulla base del principio di cassa; può, dunque, essere dedotta l’imposta effettivamente pagata nel periodo di riferimento. Il principio di cassa dettato dall’articolo 99, Tuir, deve però essere coordinato con il criterio della competenza, nel senso che il principio di “cassa” va inteso come un ulteriore vincolo di deducibilità.

Sul punto, infatti, la circolare n. 10/E/2014 ha avuto modo di chiarire che l’articolo 99, comma 1, Tuir, “non introduce ai fini della determinazione del reddito d’impresa un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento”.

Va poi evidenziato che la deducibilità dell’Imu è prevista solo per gli immobili strumentali.

Al tal riguardo, si ricorda che gli immobili delle imprese possono essere considerati strumentali:

  • per natura e in tal caso si tratta degli immobili con categoria catastale A/10, B, C, D ed E;
  • per destinazione, se l’immobile è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Di contro, non può essere dedotta l’Imu:

  • degli immobili merce e patrimonio;
  • degli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa e all’uso personale o familiare del contribuente (circolare n. 10/E/2014).

Pertanto, le società immobiliari di gestione non possono dedurre l’Imu relativa agli immobili abitativi, non potendo questi essere considerati strumentali, nemmeno per destinazione; invece, possono esse portare in deduzione l’imposta afferente a uffici, negozi, capannoni, eccetera.

Con riferimento alla dichiarazione dei redditi, l’Imu relativa a immobili strumentali, se pagata, non comporta alcuna variazione fiscale, essendo imputata in Conto economico e deducibile al 100%.

Di contro, in sede dichiarativa, deve essere effettuata un’apposita variazione in aumento per l’importo dell’Imu relativa a immobili abitativi, siccome indeducibile ancorché pagata. Il rigo di riferimento è l’RF16.

L’Imu rimane invece indeducibile ai fini Irap.

I principi qui esposti trovano applicazione anche per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.



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