Bonus formazione per i giovani imprenditori agricoli: stabiliti i criteri

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 il decreto del 1° aprile 2025 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’art. 6 L. 36/2024, in relazione alle spese sostenute nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

Il credito d’imposta concesso è pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’art. 2 c. 1 lett. a) L. 36/2024. Il requisito dell’età anagrafica deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute.

Spese ammissibili al credito

Sono ammissibili al credito le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

a)  spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;

b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese.

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. È altresì richiesta l’esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

Procedura di accesso

Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Con provvedimento dell’AE da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in GU è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalità di trasmissione e la data, che non può essere fissata oltre 30 giorni dall’emanazione del provvedimento, a partire dalla quale è effettuata la comunicazione delle spese sostenute.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento AE da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Cumulabilità

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purchè riguardino costi diversi dalle spese ammissibili al credito;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse tipologie  di costi, unicamente in assenza di doppio finanziamento e se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto  più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

Fonte: DM 1° aprile 2025 (GU 26 maggio 2025 n. 120)



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