Bonus Facciate e lavori incompiuti: l’impresa non può invocare l’onerosità sopravvenuta

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Con la sentenza n. 257
del 12 maggio 2025
 il Tribunale di Imperia offre
un’importante chiave interpretativa su due snodi sempre più
ricorrenti nei contenziosi legati all’edilizia agevolata: da un
lato, l’invocata eccessiva onerosità sopravvenuta come
giustificazione per l’inadempimento da parte dell’impresa
appaltatrice; dall’altro, la richiesta del condominio di essere
manlevato rispetto ai potenziali effetti fiscali sfavorevoli
generati dal mancato completamento dell’opera.

In entrambi i casi, la decisione si distingue per equilibrio:
non assolve l’impresa, che resta pienamente responsabile per il
mancato rispetto del contratto, ma non avalla neppure la pretesa
del committente di essere del tutto liberato dagli effetti della
cessione del credito già comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Una sentenza dunque che fornisce un orientamento realistico,
utile sia a livello progettuale che contrattuale, per chi opera
nell’ambito dei bonus edilizi, come appaltatori, progettisti o
amministratori.

Il fatto: un appalto da Bonus Facciate rimasto incompiuto

Il caso nasce da un contratto di appalto stipulato nel 2021 tra
un condominio e una società, avente a oggetto lavori con accesso al
Bonus Facciate 90%. Il pagamento era strutturato in parte tramite
bonifico (10%) e in parte con cessione del credito d’imposta da
parte dei singoli condomini (90%).

I lavori non sono mai stati completati: alla data del 9 ottobre
2023 risultava eseguito solo il 25% dell’intervento, nonostante
proroghe e accordi integrativi. Il condominio ha pertanto attivato
la procedura di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e, decorso
inutilmente il termine, ha chiesto la risoluzione per grave
inadempimento.





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