I datori di lavoro possono controllare i dipendenti? Dall’INL chiarimenti sulla richiesta di autorizzazione

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I datori di lavoro possono utilizzare strumenti di controllo, anche per monitoraggio a distanza, ma solo per specifiche esigenze. Dall’Ispettorato del Lavoro arrivano nuovi chiarimenti in merito alla richiesta della necessaria autorizzazione

Come funziona il controllo sui dipendenti da parte dei datori di lavoro?

Gli impianti audiovisivi (videocamere ecc.) e gli altri strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, come ad esempio la geolocalizzazione, possono essere impiegati solo per esigenze specifiche.

E anche qui è necessaria una specifica autorizzazione che deriva da un accordo collettivo con i sindacati o, in mancanza, previa richiesta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli ultimi chiarimenti pubblicati dall’INL riguardano proprio questo punto, in particolare le richieste da parte degli uffici con doppia o tripla sede.

I datori di lavoro possono controllare i dipendenti? Dall’INL chiarimenti sulla richiesta di autorizzazione

A disciplinare la possibilità di controllo sui dipendenti da parte dei datori di lavoro è lo Statuto dei lavoratori, la legge n. 300 del 1970.

Nello specifico, l’articolo 4 prevede che i datori di lavoro possano utilizzare impianti audiovisivi, come ad esempio le videocamere di sorveglianza, e gli altri strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività di lavoratori e lavoratrici (ad esempio la geolocalizzazione sui device digitali dati in dotazione) possono essere impiegati esclusivamente per finalità specifiche, ossia per:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • la sicurezza del lavoro;
  • la tutela del patrimonio aziendale.

Tali strumenti possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato con il sindacato (oppure, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province/regioni, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

In mancanza di tale accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli ultimi chiarimenti forniti dall’INL nella nota n. 4757 del 26 maggio 2025 riguardano proprio la richiesta di autorizzazione, in particolare da parte delle imprese con più unità produttive.

Nel rispondere alle istanze di chiarimento ricevute, l’Ispettorato ribadisce quanto chiarito con la circolare n. 2572/2023 nella quale ha specificato che

“Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL- in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.”

Pertanto, per gli uffici che accorpano più province, l’INL spiega che per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

Ad esempio, se l’impresa che presenta la richiesta ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (che ha competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola domanda per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta di installazione, presso una delle due sedi dell’ufficio.

Ispettorato Nazionale Lavoro – Nota n. 4757/2025
indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970

Vietata la geolocalizzazione dei dipendenti in smart working

In tema di controllo sui dipendenti il recente parere del Garante per la protezione dei dati personali ha precisato come sia vietato geolocalizzare i lavoratori e le lavoratrici in smart working.

Non è infatti possibile utilizzare un’applicazione installata sui dispositivi forniti in dotazione in modo da conoscere la posizione geografica dei dipendenti durante l’orario di lavoro.

La geolocalizzazione dei dipendenti durante il turno di lavoro per verificare che il luogo di svolgimento della prestazione da remoto coincida effettivamente con una delle sedi previste nell’accordo individuale di smart working non rientra nelle ipotesi previste dallo Statuto dei lavoratori ed elencate in precedenza (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale). Pertanto si configura come un controllo vietato.



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