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Con la sentenza n. 4158/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto l’appello proposto da Archimede Servizi S.r.l. (n. 5093/2024 R.G.), confermando la decisione del TAR Lazio n. 9825/2024 che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento del GSE di esclusione dagli incentivi previsti dal Conto Termico (D.M. 16 febbraio 2016).
La società, interamente partecipata dal Comune di San Martino Buon Albergo, aveva richiesto l’accesso agli incentivi per un intervento di efficientamento dell’illuminazione interna. Il GSE aveva rigettato l’istanza, ritenendo che Archimede Servizi non rientrasse tra le “amministrazioni pubbliche” ammesse al beneficio, in quanto non costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000, che richiede, tra l’altro, la proprietà delle reti e degli impianti.
Il Consiglio di Stato ha confermato che la società non può essere assimilata a una pubblica amministrazione ai fini del decreto, né può invocare la qualifica di società in house, non avendo formulato una specifica censura in tal senso nel ricorso di primo grado. Inoltre, ha ribadito che i requisiti per l’accesso agli incentivi devono essere interpretati in modo restrittivo e non analogico, trattandosi di erogazioni di risorse pubbliche.
La Sezione ha quindi respinto l’appello, compensando le spese del giudizio in considerazione della peculiarità della vicenda.
Professionisti coinvolti nell’operazione: Cataldi Claudio – CS Legal; Frontoni Massimo – MFA – Massimo Frontoni Avvocati; Izzo Giovanni – IPG Law Firm; Luzi Gianluca – MFA – Massimo Frontoni Avvocati;
Studi Legali: CS Legal; IPG Law Firm; MFA – Massimo Frontoni Avvocati;
Clienti: Archimede Servizi S.r.l.; Gse – Gestore dei Servizi Energetici;
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