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Il Decreto Masaf del 1° aprile 2025 recante “Criteri e modalità per l’attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025.

Il Decreto fa seguito a quanto previsto con la L. 36/2024, con cui il Legislatore ha introdotto una serie di strumenti agevolativi e incentivanti per supportare l’inserimento dei giovani imprenditori nel mondo dell’agricoltura che, come noto, rappresenta una delle problematiche ancora non pienamente risolte del settore.

A questo punto, è stato posto un altro tassello per rendere operativa la previsione contenuta nell’articolo 6, comma 1, L. 36/2024, con cui, per agevolare l’insediamento di giovani imprenditori, è stato previsto che, nelle more dell’entrata in vigore del previsto riordino dei crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1, L. 111/2023, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, ai giovani imprenditori che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

Ai fini del credito di imposta, si considerano giovani imprenditori agricoli le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola, di cui all’articolo 2135, cod. civ., se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 41 anni;
  • nel caso di società di persone e di società cooperative, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni;
  • nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Il requisito dell’età deve essere rispettato alla data di sostenimento delle spese che sono considerate ammissibili.

L’articolo 3, Decreto Masaf, individua quali spese ammesse le seguenti:

  • spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
  • spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui sopra, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare del tetto massimo di 2.500 euro.

Le spese si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento attraverso conti correnti intestati al beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Per poter richiedere il credito di imposta è necessario attendere ancora l’emanazione di un provvedimento da parte dell’Agenzia delle entrate con il quale sarà approvato il modello di comunicazione, nonché la data a decorrere dalla quale poter comunicare le spese sostenute.

Il credito può essere utilizzato solamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui verranno stabilite le modalità di comunicazione delle spese sostenute e comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.

Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione e riportato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo; utilizzo che, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, L. 36/2024, può essere utilizzato entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di sostenimento della spesa.

L’articolo 7, Decreto Masaf, stabilisce che il suddetto credito è cumulabile con differenti aiuti di Stato a condizione che riguardino costi diversi; inoltre, nel caso i costi riguardino le medesime spese, il credito è ammesso unicamente in assenza di doppio finanziamento e a condizione che il cumulo derivante non comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato applicabile.



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