Dta e trasformazione in crediti: chiarimenti per la cessione

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
Abruzzo
Agevolazioni
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli-Piceno
Aste L'Aquila
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Basilicata
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Calabria
Caltanissetta
Campania
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Emilia-Romagna
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forli-Cesena
Friuli-Venezia Giulia
frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Italia
La-Spezia
Latina
Lazio
Lecce
Lecco
Liguria
Livorno
Lodi
Lombardia
Lucca
Macerata
Mantova
Marche
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Molise
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Olbia Tempio
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro-Urbino
Pescara
Piacenza
Piemonte
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Puglia
Ragusa
Ravenna
Reggio-Calabria
Reggio-Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sardegna
Sassari
Savona
Sicilia
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Toscana
Trapani
Trentino-Alto Adige
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Umbria
Valle d'Aosta
Varese
Veneto
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo-Valentia
Vicenza
Viterbo


L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non svolge alcuna funzione di intermediazione, ma resta titolare della facoltà di controllo della regolarità fiscale delle operazioni poste in essere dal cedente e dal cessionario.

Con la risoluzione n.32/E del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti operativi riguardanti la cessione dei crediti d’imposta derivati dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets). Come è noto, le DTA (Deferred Tax Asset), o imposte differite attive, sono crediti di natura fiscale che le aziende – incluse le banche – possono contabilizzare nel proprio bilancio, al fine di ridurre le imposte future. Tali crediti derivano per lo più da crediti deteriorati ceduti, perdite fiscali riportabili ed eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica). L’origine normativa risiede nell’art. 44-bis del c.d. decreto Crescita (D.L. 34/2019), successivamente modificato dall’art. 55 D.L. 18/2020, e nuovamente rivisto dai D.L. 104/2020 e 73/2021.

Modalità di utilizzo

In primis, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa di riferimento (ovvero l’art. 44-bis, c. 2, D.L. 34/2019), stabilisce che i crediti d’imposta derivanti dalla Deferred Tax Assets non sono produttivi di interessi. Ciò detto, spiega come possono essere utilizzati, ovvero in tre differenti modalità:

1. compensazione tramite modello F24;

2. richiesta di rimborso;

3. cessione a terzi, seguendo quanto previsto dagli artt. 43-bis e 43-ter D.P.R. 602/1973.

L’ente di riscossione delle tasse ha inoltre chiarito che la cessione di tali crediti deve essere effettuata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (ex art. 69, c. 3, R.D. 2440/1923). Il secondo step prevede che l’atto di cessione venga notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente (ex art. 43-bis, c. 3, D.PR. 602/1973).

A ciò si aggiunge un’ulteriore clausola: chi acquista il credito (ovvero il cessionario) non potrà cederlo ulteriormente (ex art. 43-bis, c. 1, D.P.R. 602/1973), potrà utilizzarlo soltanto in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6834 (come riportato da FiscoOggi).

Nel caso in cui i crediti maturati vengano ceduti – parzialmente o in toto – tra società del medesimo gruppo, non è necessario ricorrere ad atti notarili: sarà sufficiente che l’ente o la società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli importi ceduti e gli estremi dei soggetti cessionari.

Agenzia delle Entrate conserva i poteri di controllo

L’Agenzia delle Entrate entra poi nel merito della sua posizione rispetto a tali operazioni: nel sottolineare che la comunicazione della cessione dei crediti da trasformazione delle Dta non può essere effettuata tramite la piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito dell’ente, chiarisce che il fatto che la cessione venga comunicata all’agenzia non implica che i crediti siano automaticamente certi, liquidi ed esigibili.

L’Agenzia resta titolare della facoltà di controllo della regolarità fiscale delle operazioni poste in essere dal cedente e dal cessionario – può anche recuperare i crediti d’imposta indebitamente utilizzati – ma rimane “estranea al rapporto civilistico di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario”. Non svolge dunque, alcuna funzione di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.

Da ultimo – sempre riguardo ai crediti risultanti dall’applicazione della disciplina di trasformazione delle imposte anticipate – spiega che, a differenza di quanto disposto nel regime ex dl n. 225/2010, non si richiede che il corrispettivo sia almeno pari al valore nominale del credito trasferito.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link