cos’è, chi può accedere e come iscriversi

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Nel vasto panorama delle agevolazioni fiscali riservate agli Enti Non Profit, il 5 per mille rappresenta una delle misure più conosciute e strategiche. Si tratta, in sostanza, della possibilità concessa ai contribuenti (introdotta in via sperimentale nel 2006 e poi confermata negli esercizi successivi) di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF (in ogni caso dovuta) ad enti che svolgono attività di interesse sociale, culturale o sportivo. A differenza dell’otto per mille (che sostiene le confessioni religiose) o del due per mille (per i partiti politici), il cinque per mille si rivolge specificamente al mondo delle associazioni, del Terzo Settore e dello sport dilettantistico.

Nel tempo, questa forma di sostegno ha assunto un ruolo centrale nel finanziamento delle attività di migliaia di organizzazioni, soprattutto di quelle che fanno della prossimità e del radicamento territoriale la propria forza. Proprio per questo, è fondamentale conoscere con precisione chi può accedere, come iscriversi agli elenchi (divenuti oramai permanenti) e quali sono gli adempimenti collegati.

Chi può accedere al 5 per mille: ASD, ETS e SSD?

Non tutti gli enti non profit sono automaticamente ammessi al beneficio. Esiste infatti un elenco definito dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 di soggetti legittimati ad accedere al riparto della quota del 5 per mille.

Tra questi, rientrano gli Enti del Terzo Settore, ovvero quelle organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito con il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Si tratta di enti giuridicamente riconosciuti come ODV, APS, imprese sociali, enti filantropici, società di mutuo soccorso, reti associative, fondazioni ed altre realtà senza scopo di lucro inquadrate come ETS, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 5 del CTS.

Con loro, possono accedere al riparto del cinque per mille anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), ma con alcuni requisiti specifici, anch’essi previsti dal D.P.C.M. di cui sopra. Non è sufficiente, infatti, essere iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), ma occorre altresì che l’Associazione Sportiva:
– sia affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti;
– sia riconosciuta ai fini sportivi e dunque iscritta al RASD (evidentemente con statuto conforme);
– abbia un settore giovanile attivo;
– svolga in via prevalente attività di avviamento allo sport di under 18 o di formazione di over 60 o comunque nei confronti di soggetti svantaggiati (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari).

Niente da fare, invece, per le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), che sono da ritenersi escluse dal riparto del 5 per mille, salvo che siano costituite in forma di impresa sociale e dunque regolarmente iscritte nel RUNTS, al pari degli altri ETS.

Come funziona la procedura di iscrizione al 5 per mille

Le modalità di iscrizione ai rispettivi elenchi permanenti dipendono dalla natura giuridica dell’ente.

Per gli Enti del Terzo Settore la procedura viene interamente gestita tramite la piattaforma del RUNTS. Per quelli di nuova costituzione, in sede di prima iscrizione al RUNTS, è possibile richiedere contestualmente l’inserimento tra gli iscritti all’elenco del 5 per mille, selezionando il campo corrispondente ed inserendo gli ulteriori dati richiesti (IBAN); per gli enti già iscritti al RUNTS ma non ancora presenti nell’elenco permanente del cinque per mille, invece, è possibile procedere in autonomia accedendo all’area riservata e selezionando l’opzione dedicata al “5 per mille”, inserendo poi l’IBAN del conto corrente intestato all’ente. La distinta generata dovrà quindi essere firmata digitalmente ed inviata entro la scadenza prevista per l’anno in corso (10 aprile 2025; oppure entro il entro il 30 settembre 2025 versando un importo pari a 250,00 euro, tramite modello F24 con codice tributo 8115).

Per le ASD, invece, l’interlocutore istituzionale non è il RUNTS ma l’Agenzia delle Entrate, attraverso la quale occorre presentare apposita richiesta di iscrizione, anch’essa entro il 10 aprile (oppure entro il 30 settembre con versamento di 250,00 euro tramite F24, anche se la possibilità di iscrizione tardiva per le ASD è subordinata all’emanazione annuale del relativo decreto direttoriale). La procedura richiede l’invio telematico della domanda (compilabile con le istruzioni aggiornate) tramite intermediario abilitato, seguito – per le ASD neo-iscritte – dalla trasmissione di un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti (attività prevalente con le categorie indicate, iscrizione al RAS, affiliazione, …).

Completato con successo l’iter, l’Ente verrà quindi inserito nel rispettivo elenco permanente degli iscritti (del Terzo Settore o delle ASD), così che negli anni a venire non sarà più tenuto a ripresentare la domanda, salvo la comunicazione di modifiche (come la variazione dell’IBAN, la perdita dei requisiti, il cambio del rappresentante legale, ecc.), che in tal caso dovranno essere comunicate tempestivamente.

Gli obblighi successivi: rendicontazione e trasparenza

Una volta ricevuto il contributo economico del 5 per mille, l’ASD/ETS beneficiario è tenuto a rendicontarne l’utilizzo: si tratta di un passaggio fondamentale, non di sola “forma”, finalizzato a garantire la trasparenza dell’azione degli Enti Non Profit che beneficiano di risorse pubbliche.

La normativa dispone infatti che tutti i beneficiari redigano un rendiconto “ad hoc”, corredato da relazione illustrativa, entro 12 mesi dalla data di ricezione del contributo, con obblighi differenti a seconda dell’importo del contributo ricevuto.

Se l’importo ricevuto è pari o superiore a 20.000 euro, infatti, la trasmissione del rendiconto al Ministero del Lavoro (per gli ETS) o all’Amministrazione competente (per le ASD) è obbligatoria tramite l’apposita piattaforma informatica; differentemente, per importi inferiori a 20.000 euro, non vi è obbligo di trasmissione, ma resta necessario redigere e conservare la documentazione per almeno 10 anni, in caso di verifiche o controlli.

5 per mille: una risorsa da non sottovalutare

Il 5×1000 rappresenta una fonte di sostegno concreta e stabile per tantissimi enti impegnati quotidianamente nel sociale, nello sport e nella cultura. Accedere a questo beneficio richiede un’attenta gestione degli adempimenti,  motivo per il quale è fondamentale essere aggiornati, rispettare le scadenze e non sottovalutare l’importanza della rendicontazione: trasparenza e responsabilità, anche in questo ambito, costituiscono strumenti preziosi per costruire fiducia e continuità.

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