PEC amministratori entro il 30 giugno: come fare?


Gli amministratori di società devono comunicare il proprio indirizzo PEC personale al Registro delle Imprese, a prevederlo è la Legge di Bilancio 2025. L’obbligo non riguarda solo le nuove società che si sono costituite a partire dallo scorso gennaio.

Quindi, gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle Imprese.

Chi deve comunicare la PEC al Registro delle Imprese?

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di comunicazione della PEC anche agli amministratori di società.

Nella nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo scorso, sono indicati i soggetti obbligati e le regole relative all’indirizzo PEC da comunicare e i diritti di segreteria da corrispondere.

L’obbligo riguarda tutte le forme societaria, società di persone o di capitali, che svolgono attività imprenditoriale. Restano escluse le società semplici (con l’eccezione di quelle che svolgono attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

I soggetti obbligati sono quelli che esercitano la funzione di gestione dell’impresa. Sono quindi ricompresi anche i liquidatori della società, nominati dai soci o per intervento giudiziale, e i soggetti accostati agli amministratori a livello normativo.

Scadenze

  • Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o che presentano domanda dopo tale data, la scadenza è contestuale al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • Le imprese già costituiti, iscritti nel Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025, il termine da rispettare è quello del 30 giugno 2025.

Come si effettua la comunicazione?

I soggetti interessati devono innanzitutto dotarsi di una PEC personale, diversa da quella utilizzata dalla società. L’indirizzo PEC dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese.

Per la comunicazione, occorre seguire le indicazioni presenti nella guida scaricabile dal portale del Registro delle imprese, e utilizzare l’apposito servizio online.

Dovranno essere fornite sono le seguenti:

  • Codice fiscale del dichiarante;
  • Codice fiscale dell’impresa;
  • Indirizzo di posta elettronica certificata.

La comunicazione deve essere firmata digitalmente attraverso un certificato di firma digitale.

Inizialmente occorre compilare le caselle con i dati indicati. Il servizio verifica la corrispondenza tra i dati inseriti e le risultanze del Registro Imprese e, se viene superato il controllo, permetterà di indicare l’indirizzo PEC da iscrivere al Registro delle Imprese.

Un’ulteriore verifica riguarda la correttezza formale del nuovo indirizzo e l’effettiva esistenza. Successivamente, viene prodotta automaticamente la documentazione da inviare agli uffici della Camera di Commercio di competenza.

Il secondo passaggio è quello della firma della documentazione prodotta nel primo passaggio. Infine occorre effettuare l’invio. La trasmissione della pratica assicura che la spedizione alla Camera di Commercio di competenza sia avvenuta correttamente. Viene verificato che la firma sia intestata al soggetto che ha originato la richiesta.

All’indirizzo PEC sarà inoltre inviato un messaggio per verificarne la validità. Dopo l’accettazione verrà inviata una seconda email relativa alla protocollazione della pratica, che corrisponde all’effettiva apertura dell’istruttoria camerale della richiesta.

Per le successive comunicazioni può essere fornito anche un indirizzo email alternativo, da indicare all’interno della sezione che riporta i dati del dichiarante. In mancanza, le comunicazioni saranno inviate esclusivamente all’indirizzo PEC indicato.

Sanzioni

La comunicazione PEC degli amministratori avviene in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria.

Per quanto riguarda le sanzioni, in assenza di una disposizione specifica, il MIMIT chiarisce che si applica l’art. 2630 del Codice Civile, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103€ a 1.032€ per chi, avendone l’obbligo per legge, omette comunicazioni, denunce o depositi presso il Registro delle Imprese nei termini previsti. È comunque possibile beneficiare della riduzione a un terzo della sanzione se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.



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