Obbligo di pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici ricevuti: scadenza 30 giugno

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Ai
sensi della Legge n. 124/2017 (commi da 125 a 129), tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, un elenco dettagliato
degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente.

 

Se
l’impresa non dispone di un sito web aziendale, l’obbligo può essere assolto tramite pubblicazione sul sito dell’associazione di categoria a cui è iscritta.

 

Chi è
tenuto alla pubblicazione?

L’obbligo
riguarda le seguenti categorie:

  • Società
    di capitali
    (S.p.A.,
    S.r.l., S.a.p.a.);
  • Società
    di persone
    (S.n.c.,
    S.a.s.);
  • Imprese
    individuali
    ,
    indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • Società
    cooperative
    ,
    comprese le cooperative sociali.

 

Quali
contributi devono essere pubblicati?

Devono
essere dichiarati gli aiuti e contributi pubblici di importo complessivo superiore a € 10.000, erogati da:

  • Stato;
  • Enti
    locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi/associazioni);
  • Università
    e istituti universitari;
  • Istituti
    autonomi per le case popolari;
  • Camere
    di Commercio e loro associazioni;
  • Enti
    pubblici non economici (nazionali, regionali e locali);
  • Amministrazioni
    e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL);
  • ARAN
    – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PA;
  • Agenzie
    fiscali;
  • Società
    a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).

 

Rientrano
tra i vantaggi da pubblicare:

  • Sovvenzioni,
    sussidi, contributi (in conto capitale, esercizio o interessi);
  • Altri
    vantaggi economici, come garanzie pubbliche su finanziamenti o concessione di beni pubblici a condizioni agevolate.

Le
imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato o aiuti de Minimis, già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), possono semplicemente indicare sul proprio
sito (o su quello dell’associazione di categoria) che tali aiuti sono stati ricevuti, senza dover fornire ulteriori dettagli.

 

Sanzioni
previste

La
mancata pubblicazione comporta:

  • Una sanzione amministrativa pari all’1% degli
    importi ricevuti
    , con un minimo di € 2.000;
  • L’obbligo di procedere comunque alla
    pubblicazione.

Se
entro 90 giorni dalla contestazione non si provvede alla pubblicazione né al pagamento della sanzione, si applica una sanzione aggiuntiva: la restituzione integrale degli importi
ricevuti
.

 

FederTerziario
ha realizzato, sul proprio sito internet, una sezione apposita per quelle aziende che vorranno provvedere alla pubblicazione degli aiuti e dei contributi pubblici.

 


Gli associati che vorranno richiedere la pubblicazione degli aiuti e dei contributi sul sito FederTerziario, possono fare una e-mail ai nostri uffici scrivendo all’indirizzo info@federterziariocosenza.it.

Il
servizio è completamente gratuito.



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