Credito d’imposta 4.0: le nuove disposizioni del MIMIT

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 15 maggio 2025 ha pubblicato un nuovo decreto che disciplina il contenuto, le modalità e i termini di comunicazione necessari per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali nuovi. A stabilire i termini dell’entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione e la disponibilità dei modelli, in formato editabile e trasmissibile esclusivamente attraverso i servizi informatici forniti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dovremo attendere un ulteriore decreto ministeriale.

Il decreto chiarisce i criteri di accesso e i passaggi amministrativi indispensabili per le aziende che intendono usufruire dell’agevolazione, stabilendo un quadro operativo che mira alla trasparenza e al rispetto delle tempistiche.

Oggetto del decreto

Il decreto stabilisce i criteri di applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi, con riferimento specifico agli investimenti effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2025, oppure, con consegna fino al 30 giugno 2026. Ricordiamo che gli investimenti consegnati entro il 30 giugno 2026 sono validi se l’ordine di acquisto è stato accettato dal venditore ed è stato effettuato un pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene strumentale entro il 31/12/2025.  

Contenuto, modalità e termini di invio delle nuove comunicazioni

La trasmissione della comunicazione relativa al credito d’imposta deve seguire una procedura dettagliata suddivisa in più fasi, ciascuna con specifiche scadenze e modalità di invio.  

  1. Comunicazione preventiva

Deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026 e l’impresa deve indicare:  

  • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare.  
  • l’importo del credito d’imposta che si intende prenotare.  

L’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva sarà determinante ai fini della prenotazione delle risorse stanziate dal Ministero.  

  1. Conferma del pagamento dell’acconto

Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa è tenuta a trasmettere nuovamente il documento, specificando:  

  • la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto pari al 20% del costo di acquisizione.  

  1. Comunicazione di completamento degli investimenti

Una volta ultimati gli investimenti, l’impresa dovrà trasmettere una comunicazione di completamento, entro le seguenti scadenze:  

  • 31 gennaio 2026, per gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2025.  
  • 31 luglio 2026, per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.  

Questa fase è fondamentale, poiché solo le comunicazioni correttamente inviate nei tempi stabiliti garantiscono l’effettivo accesso al credito d’imposta.  

Le imprese che non trasmettono le comunicazioni nei tempi previsti perderanno automaticamente il diritto alla fruizione del credito d’imposta.  

Caso di imprese che hanno comunicato con i modelli precedenti

Le imprese che, alla data di pubblicazione del nuovo decreto (15 maggio), hanno trasmesso una comunicazione preventiva e/o di completamento tramite il modello precedentemente valido (decreto direttoriale 24 aprile 2024), relativa a investimenti completati nel 2025, per cui risulta accettato l’ordine e pagato l’acconto in data successiva al 31 dicembre 2024, dovranno comunque ripresentare la comunicazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. In tal modo potranno mantenere la posizione acquisita per usufruire del credito di imposta.

Le imprese che non adempiono alle indicazioni entro il termine indicato devono ripresentare il modello di comunicazione e ai fini della prenotazione delle risorse rilevare l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva.

Caso di imprese che hanno versato l’acconto nel 2024 e completato gli investimenti nel 2025

Per le imprese che effettuano l’investimento nel 2025 ma che hanno già versato l’acconto entro il 31/12/2024 si applicano le vecchie regole previste dal decreto direttoriale 24 aprile 2024.

Gestione del credito d’imposta e modalità di fruizione del credito

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmetterà entro il 5° giorno del mese all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta utilizzabile.  

La società potrà utilizzare in compensazione attraverso il modello F24, a partire dal 10° giorno del mese successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.  L’importo utilizzato in compensazione non deve eccedere il valore del credito d’imposta trasmesso dal Ministero, pena l’annullamento della transazione di versamento.  

L’Agenzia, a sua volta, invierà al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno effettivamente utilizzato il credito d’imposta, verificando la corretta applicazione delle disposizioni previste.  

Risorse disponibili e gestione delle domande

Nel caso in cui le risorse stanziate risultassero insufficienti per coprire tutte le richieste, le comunicazioni saranno comunque accettate e registrate. Qualora si rendessero disponibili nuovi fondi, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) informerà le imprese in base all’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.  

Le imprese interessate dovranno prestare massima attenzione alla compilazione e all’invio delle comunicazioni richieste, per assicurarsi l’accesso alle risorse stanziate.

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