Solidarietà, Ok all’ulteriore fruizione dello sgravio contributivo

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I chiarimenti in un documento dell’Inps. Operativo il recupero del beneficio a valere sulle risorse stanziate per il 2023 per le aziende che abbiano fatto ricorso a contratti di solidarietà difensiva. Conguaglio entro settembre 2025.

Ammesse dall’Inps alla fruizione dello sgravio contributivo del 35% sui contratti di solidarietà per l’anno 2023 le imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 30 novembre 2024. Lo rende noto lo stesso Istituto di previdenza nel messaggio n. 1765/2025 in cui spiega che il recupero, come di consueto, potrà avvenire tramite i flussi contributivi entro il 16 settembre 2025.  

Le istruzioni si riferiscono alla fruizione dello sgravio contributivo di cui al Dm numero 2 del 27.9.2017 (con il quale sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva). Si tratta in particolare delle imprese soggette a Cigs, nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. La misura, in vigore dall’anno 2014, per il biennio 2014/2015 è stata disciplinata dal dm n. 83312/2014; per l’anno 2016 dal dm n. 17981/2015; dal 2017 in poi dal dm n. 2/2017.

Lo misura dello sgravio

Lo sgravio spetta per l’intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro di misura superiore al 20%. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà. L’effettiva misura di ciò che è possibile conguagliare è l’importo comunicato alle imprese interessate come limite «massimo» d’incentivo fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% (nel mese in cui non c’è stata questa riduzione, lo sgravio non spetta).

Conguagli entro il 16 settembre 2025

L’importo fruibile è quello autorizzato dall’Inps per contratti di solidarietà stipulati al 30 novembre 2023 o in corso durante il secondo semestre dell’anno precedente. Con Circolare n. 97/2024 l’Inps ha dettato istruzioni per il recupero in favore delle imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024 a valere sulle risorse stanziate per il 2023. Ora spiega che sono ammesse alla fruizione anche le ulteriori aziende, indicate nell’allegato al messaggio n. 1765, i cui periodi di CIGS si siano conclusi entro il 30 novembre 2024. L’applicazione dello sgravio, inoltre, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006: regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Nello specifico le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 16 settembre 2025 tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale già in uso “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).



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