Le agevolazioni fiscali per ristrutturare casa

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
Abruzzo
Agevolazioni
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli-Piceno
Aste L'Aquila
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Basilicata
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Calabria
Caltanissetta
Campania
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Emilia-Romagna
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forli-Cesena
Friuli-Venezia Giulia
frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Italia
La-Spezia
Latina
Lazio
Lecce
Lecco
Liguria
Livorno
Lodi
Lombardia
Lucca
Macerata
Mantova
Marche
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Molise
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Olbia Tempio
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro-Urbino
Pescara
Piacenza
Piemonte
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Puglia
Ragusa
Ravenna
Reggio-Calabria
Reggio-Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sardegna
Sassari
Savona
Sicilia
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Toscana
Trapani
Trentino-Alto Adige
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Umbria
Valle d'Aosta
Varese
Veneto
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo-Valentia
Vicenza
Viterbo


LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI VUOLE RISTRUTTURARE CASA

I soggetti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori (es. bonus casa). La detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che ne hanno diritto.
In tale ambito, vale la pena evidenziare i seguenti aspetti fondamentali soprattutto in ottica di corretta applicazione delle agevolazioni (36%-50%):
– Detrazione ai fini Irpef (PF)
– Criterio di cassa (aspetto importante soprattutto in considerazione dei parametri reddituali …)
– Titolo giuridico di possesso reale dell’immobile (piena/nuda proprietà, diritto reale di godimento.
Quindi non il detentore: comodato, locazione, …)
– Abitazione principale con effettiva dimora abituale (non basta la residenza anagrafica formale)
– Effettivo sostenimento della spesa (bonifico parlante) da parte dell’avente diritto
Ora il bonus ristrutturazione in particolare la misura dell’agevolazione (36% o 50%) cambia a seconda se l’abitazione è principale o seconda casa.
Difatti, il testo della L. di Bilancio 207/2024 ha riconfermato anche nel 2025 il Bonus Ristrutturazione con una detrazione del 50%, ma con un requisito importante: possono accedervi solamente i proprietari degli immobili e coloro i quali vantano diritti reali di godimento, escludendo i familiari conviventi che in precedenza (fino al 31/12/2024) ne avevano diritto.
La legge di Bilancio 2025 lega la maggiorazione del 50% (super-bonus) a 2 requisiti che devono coesistere: possedere un diritto reale sull’immobile* oggetto di ristrutturazione e averlo designato come dimora abituale collocandovi la propria effettiva residenza.
– Titolare di diritto di proprietà (piena/nuda)
– Diritto reale di godimento (contratto/atto che attribuisce il diritto di utilizzare il bene ad una persona diversa dal suo proprietario): usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, diritto di superficie e servitù I diritti.
In questa ottica dal 2025 le spese sostenute dal familiare che non è proprietario comporta la possibilità di poter detrarre solo il 36%. Infatti, fino al 2024 tra i soggetti legittimati a fruire dei bonus casa figuravano anche, a prescindere da qualsiasi titolo di proprietà sull’immobile, i “familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Inoltre, ai fini della detrazione … nel caso di due immobili di proprietà, per cui uno risulti adibito a propria dimora abituale e l’altro a dimora abituale di un proprio familiare, con riguardo alle spese di ristrutturazione sostenute occorre fare riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile con residenza anagrafica effettiva (super-bonus 50%), a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare non proprietario (bonus 36%).
La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
L’art. 2 della Legge di Bilancio 2025, al comma 9, ha previsto l’introduzione dell’art. 16-ter all’interno del TUIR pone in essere drastiche limitazioni alle detrazioni fruibili dai contribuenti con più di 75.000 euro di reddito complessivo ed in considerazione di un coefficiente moltiplicativo secondo il numero di figli a carico.

Salvo Scaffidi presidente Univo sezione Catania

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link