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Transizione 5.0: chiarimenti dal MIMIT
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente pubblicato una serie di chiarimenti interpretativi riguardanti il credito d’imposta Transizione 5.0. Di seguito, un’analisi delle principali FAQ aggiornate al 21 febbraio 2025
Contratto di vendita con patto di riservato dominio e diritto all’agevolazione
Un primo quesito riguarda l’applicabilità del credito d’imposta nel caso di un contratto di vendita con patto di riservato dominio superiore ai cinque anni. Secondo il MIMIT, il momento rilevante per la fruizione dell’agevolazione è determinato dalle regole generali di competenza dell’art. 109, co. 1 e 2, TUIR. Ne consegue che l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione dei beni, o alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Questo principio è in linea con la prassi consolidata relativa al Piano Transizione 4.0 (AdE – Circolari n. 23/E del 2016, n. 4/E del 2017).
Validità della documentazione per il passaggio dal credito d’imposta Transizione 4.0 al 5.0
Le imprese che hanno già ottenuto una perizia asseverata o un’attestazione di conformità per il credito d’imposta Transizione 4.0 possono riutilizzarla per il credito d’imposta Transizione 5.0 senza necessità di ulteriori certificazioni, purché i beni rispettino le caratteristiche previste. Tuttavia, resta fermo il divieto di cumulo tra le due agevolazioni, come stabilito dall’art. 11, co. 2, DM 24 luglio 2024.
Risparmio energetico per i distributori automatici
Per il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, il MIMIT chiarisce che i requisiti di risparmio energetico possono essere verificati secondo due approcci alternativi:
– a livello di processo interno della società di gestione, analizzando l’efficienza complessiva del parco macchine;
– a livello del processo del cliente, misurando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente presso l’azienda cliente, escludendo la logistica di rifornimento. Una volta scelta la modalità di calcolo, questa deve essere mantenuta coerente tra certificazione ex ante ed ex post.
Un aspetto rilevante riguarda la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altri incentivi:
– Programmi e strumenti finanziati dall’UE: il credito è cumulabile con altre agevolazioni europee, purché non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti e non superi il costo sostenuto (art. 1, comma 427, lettera h) della legge di bilancio 2025).
– Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica: è confermata la possibilità di cumulo con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS), nel rispetto del limite massimo del costo sostenuto.
di Anna Russo
Fonte normativa
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