termine di realizzazione degli investimenti ammessi| Commercialista Telematico

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Il decreto Milleproroghe chiarisce che il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Aggiorniamo la guida con le ultime FAD dal Ministero del Made in Italy relative alla Transizione 5.0.

Credito d’imposta transizione 5.0: novità, requisiti e ultime FAQ dal Ministero del Made in Italy

investimenti transizione 5.0Con la definitiva conversione in legge del decreto Milleproroghe 2025, veicolato nel decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, il credito d’imposta Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38, del Dl n. 19/2024, viene riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

È, inoltre, mantenuta la spettanza dell’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che da questa data al 31 dicembre 2025 investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

 

Restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile,
rideterminati dall’articolo 1, commi 427-429,
della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025)

 ⇓

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

 

Il credito di imposta Transizione 5.0

L’art. 38, del DL 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0.

Le disposizioni contenute nell’art. 38, del DL n. 19 del 2024, hanno individuato i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo disponibile per le agevolazioni del Piano, delegando la definizione delle relative modalità attuative a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il decreto interministeriale, cd. “DM Transizione 5.0” è stato adottato il 24 luglio 2024 e reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

Chi sono i soggetti che possono beneficiare del contributo

Possono beneficiare del contributo “Transizione 5.0” tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa.

La norma disciplina casi specifici di esclusione, che riguardano

a. Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale prevista dal RD 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o altro procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. Imprese destinatarie



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