Polizza catastrofale entro il 31 marzo, per chi scatta l’obbligo e come mettersi in regola

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Le imprese italiane hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare una polizza assicurativa contro i danni causati da eventi calamitosi. L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/23, art. 1 commi 101 e seguenti), era inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024, prima della proroga concessa con il decreto Milleproroghe che ha spostato la scadenza.

Chi deve stipulare la polizza anti catatrofi

Le imprese, sia quelle con sede legale in Italia sia quelle estere che operano nel Paese attraverso una stabile organizzazione, e che risultino iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute per legge a stipulare assicurazioni per le calamità naturali mettendo in conto i danni ai beni immobili causati da:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

L’obbligo si estende anche alle imprese individuali e alle società di persone, mentre sono escluse le aziende agricole e quelle che possiedono immobili gravati da abusi edilizi. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura invece l’obbligo è stato posticipato al 31 dicembre.

Cosa si rischia senza l’assicurazione

Sebbene non siano previste sanzioni dirette per la mancata stipula della polizza, le imprese che non si adeguano alle nuove regole rischiano diverse conseguenze.

Oltre infatti a perdere il diritto agli indennizzi in caso di eventi avversi, la norma prevede che la polizza sia un requisito fondamentale per l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, non solo per eventi calamitosi, ma potenzialmente per qualsiasi tipo di finanziamento pubblico.

L’assenza di copertura assicurativa può avere un impatto significativo sulla solidità finanziaria di un’impresa. Le banche, infatti, valutando l’esposizione al rischio come eccessiva, potrebbero negare l’accesso al credito. Nonostante le aziende possano negoziare limiti di indennizzo e franchigie, la legge stabilisce dei massimali:

  • per somme assicurate fino a un milione di euro, l’indennizzo può coprire l’intero importo;
  • per polizze da un milione a 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per somme assicurate superiori a 30 milioni di euro, o per le grandi imprese, i massimali e i limiti di indennizzo sono definiti attraverso la negoziazione diretta con la compagnia assicurativa.

Le critiche del Cna

La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) ha sottolineato l’impraticabilità per le imprese di rispettare il termine del 31 marzo e ha chiesto a gran voce l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo in merito all’obbligo di sottoscrizione delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali e le calamità naturali.

“Il termine del 31 marzo non è praticabile, tanto più che ancora manca il decreto per le regole attuative dell’obbligo di polizza. Quasi 4 milioni di imprese potrebbero avere a disposizione al massimo un mese per sottoscrivere i contratti”, afferma in una nota.

La Cna ha espresso particolare allarme per la mancata approvazione dell’emendamento che avrebbe garantito una proroga, lasciando le imprese in una situazione di difficoltà. “Il confronto con il Governo serve inoltre per definire un sistema di polizze che sia efficace in termini di coperture e con costi che tengano conto del principio di mutualità”.





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