Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Legittimazione ad agire avverso gli atti di gara – Inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione da impresa legittimamente esclusa

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E’ inammissibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione della commessa pubblica dall’impresa esclusa dalla procedura, in quanto la stessa risulta priva di ogni legittimazione a contestare tale provvedimento. In termini: “Accertata la legittimità dell’esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento, il medesimo è carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione: l’accoglimento del motivo di gravame rivolto a tali atti comporterebbe, infatti, la mera ripetizione della gara, laddove, però, l’interesse strumentale ad essa può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata (correttamente) esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile” (cfr. T.A.R. , Salerno , sez. II , 03/05/2021 , n. 1112).

TAR Campania – Napoli, sez. II, 31 gennaio 2025, n. 856

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