Senza IVA la compensazione all’impresa di trasporto per le perdite subite

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La compensazione forfetaria versata da un ente locale a un’impresa, destinata a coprire le perdite subite da quest’ultima nell’erogazione dei servizi di trasporto pubblico, non è compresa nella base imponibile IVA delle operazioni.
Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza relativa alla causa C-615/23 pubblicata l’ 8 maggio.

Il caso esaminato riguarda una società polacca che intende stipulare un contratto, relativo al servizio di trasporto pubblico, con un ente locale. Il prezzo dei biglietti è fissato da quest’ultimo soggetto e non risulta sufficiente a coprire i costi per l’attività. Pertanto, è previsto che l’ente locale paghi alla società una somma di denaro, a titolo di compensazione delle perdite subite.

Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Ue se questa compensazione costituisca o meno un corrispettivo per i servizi di trasporto pubblico e, quindi, sia da assoggettare ad IVA.
Ai sensi dell’art. 73 della direttiva 2006/112/Ce, la base imponibile IVA delle operazioni “comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”.
In particolare, affinché sussista una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo dell’operazione, i giudici unionali hanno osservato che:
– la sovvenzione deve essere versata specificatamente all’operatore sovvenzionato, in modo che quest’ultimo fornisca un bene o presti un servizio determinato;
– il prezzo a carico dell’acquirente deve essere fissato in modo da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione riconosciuta al cedente o prestatore;
– il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve essere quantomeno determinabile.
In sintesi, si deve trattare di sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo, integrale o parziale, di un’operazione determinata e che sono versate da un terzo al cedente o prestatore.

Nel caso sottoposto, però, la Corte di Giustizia dell’Ue ha rilevato che la compensazione non è specificamente versata dall’ente locale alla società affinché effettui un servizio di trasporto a un destinatario determinato e non ha alcuna influenza sul prezzo che quest’ultimo deve pagare.
Inoltre, la compensazione è concessa a posteriori e non dipende dall’utilizzo concreto dei servizi di trasporto, ma bensì dal numero di veicoli/km.

Peraltro, non rileva il fatto che, senza la compensazione, il prezzo dei biglietti per il trasporto dovrebbe essere più alto. Infatti, la sola circostanza che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni o dei servizi forniti da un’impresa beneficiaria non basta per rendere lo stesso una sovvenzione direttamente connessa al prezzo delle operazioni (Corte di Giustizia Ue, causa C-184/00).

Diverso il caso esaminato nella causa C-151/13

I giudici unionali hanno escluso, inoltre, che la compensazione possa essere qualificata come un corrispettivo ottenuto da un terzo.
Infatti, la fattispecie oggetto del procedimento in esame non è stata considerata comparabile con quella oggetto della causa C-151/13, Le Rayon d’Or.
In tale occasione, si trattava di un pagamento forfetario effettuato, da una cassa nazionale di assicurazione malattia, a strutture di residenza per anziani per la prestazione di servizi di cura medica e paramedica.
Sussisteva, quindi, un nesso diretto fra tali prestazioni di cura e il pagamento, posto a carico del predetto ente assicurativo, per un importo determinato in base alle cure ricevute dagli anziani e al numero di residenti interessati.

Nella fattispecie oggetto della sentenza C-615/23, invece, i servizi di trasporto pubblico non vanno a beneficio di persone chiaramente identificate, ma di tutti i potenziali passeggeri. Inoltre, la compensazione è calcolata senza tenere conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio.
Di conseguenza, come già anticipato, tale pagamento non rientra nella base imponibile IVA dei servizi di trasporto pubblico erogati dalla società.



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