L’amministratore deve risarcire i condomini per le agevolazioni fiscali perse

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
Abruzzo
Agevolazioni
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli-Piceno
Aste L'Aquila
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Basilicata
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Calabria
Caltanissetta
Campania
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Emilia-Romagna
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forli-Cesena
Friuli-Venezia Giulia
frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Italia
La-Spezia
Latina
Lazio
Lecce
Lecco
Liguria
Livorno
Lodi
Lombardia
Lucca
Macerata
Mantova
Marche
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Molise
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Olbia Tempio
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro-Urbino
Pescara
Piacenza
Piemonte
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Puglia
Ragusa
Ravenna
Reggio-Calabria
Reggio-Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sardegna
Sassari
Savona
Sicilia
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Toscana
Trapani
Trentino-Alto Adige
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Umbria
Valle d'Aosta
Varese
Veneto
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo-Valentia
Vicenza
Viterbo


Per giurisprudenza consolidata, l’amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza. Il condominio non raffigura un “ente di gestione”, ma una organizzazione pluralistica e l’amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (cfr. Cass. SS.UU. 9 aprile 2008 n. 9148).
Difatti, l’amministratore di condominio, in veste di mandatario con rappresentanza, viene incaricato dall’assemblea dei condomini (mandanti) di curare la gestione immobiliare, gestendone sia gli aspetti collegati alla conservazione dell’immobile e delle parti comuni, sia quelli riconducibili alle questioni fiscali e amministrative come il pagamento delle imposte, la riscossione delle quote a carico dei condomini, la tenuta dei registri condominiali.

Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’amministratore è tenuto ad agire con la diligenza richiesta dall’art. 1710 c.c., configurandosi a suo carico, in caso contrario, una responsabilità di natura contrattuale.

La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che, in tema di anomalie contabili e inadempienze che denotano una cattiva gestione condominiale, gli addebiti di mala gestio mossi all’ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini, i quali sono tenuti a dare prova degli addebiti ascritti al convenuto e degli effettivi pregiudizi subiti, mentre l’amministratore stesso è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, dell’effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall’urgenza (Trib. Genova 7 marzo 2024 n. 736).

I suesposti principi sono stati richiamati dal Tribunale di Latina, nella sentenza n. 199 del 1° febbraio 2025, ai fini della risoluzione di una controversia instaurata dai condomini contro l’amministratore uscente per avere commesso illeciti di varia natura: da un lato, il convenuto aveva dichiarato in bilancio uscite non dimostrabili per l’assenza dei relativi documenti giustificativi; dall’altro, a causa di pagamenti non tracciabili, il professionista aveva determinato l’impossibilità di fruire delle detrazioni fiscali all’epoca previste (36% sul totale dell’importo dei lavori appaltati) per la mancanza delle fatture. Gli attori chiedevano, pertanto, la condanna dell’amministratore alla restituzione degli ammanchi di cassa e al risarcimento del danno.

Nell’accogliere le suddette istanze, il giudice di merito ha osservato che, nel caso di specie, gli attori avevano soddisfatto tutti gli oneri di allegazione e prova connessi al regime della responsabilità contrattuale e alle irregolarità contabili addebitate all’ex amministratore, il quale, invece, non aveva dimostrato di avere diligentemente adempiuto al mandato ai sensi dell’art. 1710 c.c.

Con particolare riguardo alla lamentata perdita delle agevolazioni fiscali, il Tribunale ha rilevato che nel mandato affidato all’amministratore è ricompresa anche l’esecuzione degli adempimenti previsti per poter godere della detrazione fiscale correlabile ai lavori eseguiti sullo stabile. In tale contesto, difatti, l’effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme di cui al DM 41/1998, costituisce una condotta ricompresa nel mandato affidato all’amministratore, posto che il singolo condominio può godere dei contributi non già in forza di situazioni soggettive potenzialmente sconosciute all’amministratore, bensì semplicemente in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato. Per queste ragioni, il professionista deve osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti del compenso pattuito con il contratto d’appalto.

Nella concreta fattispecie oggetto di causa, in relazione al contratto di appalto, i condomini avevano versato l’intera somma, come riportato nel consuntivo; tuttavia, in relazione ai predetti lavori, non venivano emesse le fatture, ciò significando che l’amministratore non si era curato, in ossequio al dovere di diligenza, di effettuare i pagamenti in modalità tale da permettere la fruizione delle agevolazioni fiscali ai singoli condomini. Per le ragioni esposte, il Tribunale ha condannato l’amministratore al risarcimento del danno quantificato in via equitativa nella somma pari al 36% del contratto di appalto, ovvero della somma versata dai condomini per i noti lavori e risultante a consuntivo.

In conclusione, è compito dell’amministratore di condominio, in ossequio al dovere di diligenza, effettuare i pagamenti in modalità tale da permettere la fruizione delle agevolazioni fiscali ai singoli condomini per lavori eseguiti sulle parti comuni del fabbricato. In caso di perdita di opportunità legata ai bonus edilizi, occorre comunque valutare caso per caso, tenendo conto di alcuni fattori, come ad esempio l’impatto dei bonus edilizi sull’intero edificio.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link