Sicurezza sul lavoro ed estensione della responsabilità delle imprese committenti: il quesito referendario

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Attualità

Il quesito n. 4 dei referendum dell’8 e 9 giugno riguarda l’abrogazione di una parte del comma 4 dell’art. 26 del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.lgs. n. 81/2008)

mercoledì 14 maggio 2025


Alessandro Giraudi



Foto di PhotoMIX Company da pexels.com

Interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro il quarto quesito dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

“Arrivano fino a 500mila, in Italia, le denunce annuali di infortunio sul lavoro. Quasi 1000 i morti, che vuol dire che in Italia ogni giorno tre lavoratrici o lavoratori muoiono sul lavoro. Modifichiamo le norme attuali, che impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Cambiamo le leggi che favoriscono il ricorso ad appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non in regola con le norme antinfortunistiche. Abrogare le norme in essere ed estendere la responsabilità dell’imprenditore committente significa garantire maggiore sicurezza sul lavoro”, chiede il Comitato promotore.

L’art. 26, comma 4, del Testo Unico Sicurezza Lavoro

Ricordiamo che, per quanto riguarda gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, l’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) dispone quanto segue: “4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Il quesito referendario n.4

Ebbene, il quesito referendario n.4 chiede: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?».



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