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Il 9 maggio 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, introducendo una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Vedi anche: Tributi regionali e locali: cosa cambia con la riforma? del 10 maggio 2025.
L’obiettivo del Legislatore è quello di rendere il sistema dei tributi locali più aderente alle esigenze dei territori, migliorando la capacità di riscossione e riducendo gli oneri burocratici a carico dei contribuenti.
Il provvedimento, in attesa del parere delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, introduce alcune rilevanti novità che modificano sensibilmente la disciplina attuale. L’obiettivo rafforzare l’autonomia finanziaria di Regioni, Province e Comuni e allo stesso tempo alleggerire il carico burocratico per contribuenti e imprese, favorendo l’adempimento spontaneo.
Nel dettaglio, la bozza di decreto, come per i tributi statali, prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete:
- un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.
L’avviso di accertamento esecutivo
Per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. Per le province si prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale. Quanto ai Comuni, si segnalano di seguito gli aspetti riguardanti l’IMU.
Ingiunzione di pagamento
Come riportato dall’art. 7 della bozza del decreto in oggetto (Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali), il Legislatore prevede modificazioni all’art. 2-bis DL 193/2016. Invero, al comma 1 (secondo periodo) della disposizione, vengono sostituite alcune parole; sicché, la nuova disposizione dovrebbe leggersi in questa maniera: “restano comunque ferme le disposizioni di cui all’art. 1 c. 765 L. 160/2019, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU)”.
Semplificazione in materia di imposta municipale propria (IMU)
All’art. 1 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), la bozza in oggetto introduce il nuovo comma 768-bis. Tra gli aspetti rilevanti della nuova disposizione, si prevede che con le modalità che saranno indicate dal decreto del MEF:
- i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e costituisce l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo;
- ai fini dell’applicazione dei benefìci (comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, dell’art. 1 L. 160/2019), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
- la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione;
- restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili.
IMU: proporzionalità delle sanzioni
Prevista una maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI: per il triennio 2025-2027, si eleva dal 50 al 100% la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse al fine di intensificare la partecipazione al recupero dell’evasione. Le modifiche entreranno in vigore dal 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.
Nel dettaglio, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2026, la bozza di decreto prevede una riduzione delle sanzioni per chi omette di presentare la dichiarazione o la presenta infedele.
Per IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco:
- in caso di omessa dichiarazione (oggi sanzionata dal 100% al 200% del tributo non versato), si prevede una sanzione del 100%;
- in caso di dichiarazione infedele (oggi sanzionata dal 50% al 100% del tributo non versato), si prevede una sanzione del 40%.
Invece, per il tributo speciale per il deposito in discarica:
- in caso di omessa registrazione, si prevede una sanzione del 200%;
- in caso di infedele registrazione, si prevede una sanzione del 150%.
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