La detrazione delle spese per l’istruzione universitaria

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Le spese per istruzione universitaria, sostenute nel corso dell’anno 2024, devono essere indicate con il codice 13 all’interno dei righi da E8 a E10, nell’ipotesi di presentazione del modello 730/2025, da RP8 a RP13, all’interno del modello Redditi PF 2025.

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • istituti tecnici superiori (Its);
  • corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
  • corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Ai fini dell’indicazione della sommatoria delle spese sostenute, occorre prendere in considerazione:

  • le tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
  • le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione”;
  • le soprattasse per esami di profitto e di laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
  • la frequenza dei tirocini formativi attivi per la formazione iniziale dei docenti;
  • la frequenza dei corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento di “cfu” o “cfa” per l’accesso al ruolo di docente.

Nell’ipotesi di iscrizione a un’università non statale, l’importo ammesso in detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

Possono essere detratte, al pari delle spese per la frequenza di altre università non statali, anche le spese per la frequenza di corsi di laurea svolti dalle università telematiche.

In tale ipotesi, al fine dell’individuazione dell’importo detraibile, occorre fare riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università, così come indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E/2016, risposta n. 2.3.

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse, rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.

Si evidenzia che non spetta la detrazione delle seguenti spese:

  • i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
  • le spese relative all’acquisto di testi scolastici, all’acquisto strumenti musicali e all’acquisto di materiale di cancelleria;
  • le spese relative ai viaggi ferroviari;
  • le spese di vitto e alloggio;
  • le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza;
  • le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal Ministero dell’università e della ricerca per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.



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